RE: CONVENZIONE ART. 30 TUEL
Se la convenzione ex articolo 30 TUEL è stata stipulata dopo il 2010 si concretizza in una attività aggiuntiva rispetto a quelle svolte in precedenza, quindi siamo in presenza di una variazione che consente l'aumento della retribuzione di posizione e di risultato. Perciò si consente il superamento del tetto al trattamento economico individuale di cui all'articolo 9, comma 1, DL n. 78/2010.
Il tetto del fondo, di cui all'articolo 9, comma 2 bis, dello stesso provvedimento non può invece essere superato, neppure a seguito della stipula di una convenzione per la gestione associata con altro ente. Le sezioni unite di controllo della Corte dei Conti e la Ragioneria Generale dello Stato non ammettono questa tra le deroghe per l'aumento del tetto del fondo rispetto al 2010.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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