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Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel
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bianco_arturo
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RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

Sulla necessità che i partecipanti ad una selezione ex articolo 110 o ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato, oltre al possesso del titolo di studio della laurea magistrale o specialistica debbano essere in possesso di una anzianità come dirigenti o come dipendenti negli enti locali di categoria D o come posizioni organizzative vi sono opinioni differenziate nella giurisprudenza.
Arturo Bianco

22-03-2020 18:50
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brusaporco_mario
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Messaggio: #32
RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

bianco_arturo ha Scritto:

Sulla necessità che i partecipanti ad una selezione ex articolo 110 o ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato, oltre al possesso del titolo di studio della laurea magistrale o specialistica debbano essere in possesso di una anzianità come dirigenti o come dipendenti negli enti locali di categoria D o come posizioni organizzative vi sono opinioni differenziate nella giurisprudenza.
Arturo Bianco


Grazie mille Arturo, ma la domanda è appunto sempre e solo questa:
un dirigente a tempo determinato ex art. 110, può partecipare ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato se non ha l'anzianità di 5 anni di servizio nella PA?

Saresti così gentile da darmi dei riferimenti di queste opinioni giurisprudenziali di cui parli?

Dalla lettura dell'Art. 7 del DPR 70/2013 sembra siano necessari i 5 anni di servizio nella PA.
Per favore, non iniziamo ora a parlare del dottorato di ricerca o del corso-concorso...

                    Art. 7 - Reclutamento dei dirigenti

  1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi
i dipendenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di  ricerca  o  del
diploma di laurea. Per i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
reclutati a seguito di corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e'
ridotto a  quattro  anni.  Sono,  altresi',  ammessi  i  soggetti  in
possesso della qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di
laurea,  che  hanno  svolto  per  almeno   due   anni   le   funzioni
dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno  ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma  di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
laurea.
  2. Al corso-concorso selettivo di formazione  di  cui  all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui  al
comma 5 del  medesimo  articolo  28,  i  soggetti  muniti  di  laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca,  o  diploma
di specializzazione, conseguito presso le scuole di  specializzazione
individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, o master di secondo livello  conseguito  presso  universita'
italiane o straniere dopo la  laurea  magistrale.  Al  corso-concorso
possono  essere  ammessi,  altresi',  i  dipendenti  di  ruolo  delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o
magistrale, che abbiano compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea.
  3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di  un
periodo di  applicazione  presso  amministrazioni  pubbliche,  uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
comunitario  o  internazionale,  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto  legislativo  n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di  applicazione  e'
corrisposta una borsa di  studio  a  carico  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione.
  4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili  riservata  al
corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'  essere  inferiore  al
cinquanta per cento.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2 e' abrogato;
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso  pubblico
per titoli ed esami»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'accesso  alla
qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni  ed  enti   di   cui
all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli  ed
esami,  indetto  dalle  singole  amministrazioni,  nella  percentuale
massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  stabiliti  i  titoli
valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1  ed  il  valore
massimo assegnabile ad ognuno di  essi  nell'ambito  della  procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non  puo'  superare  il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
    c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico  per
esami» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  concorso  pubblico  per
titoli ed esami»;
    d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole:  «prova  orale»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' il  punteggio  conseguito  all'esito
della valutazione dei titoli»;
    e) all'articolo  6,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
pubbliche di formazione»;
    f) all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
pubbliche di formazione»;
    g)  l'articolo  7   e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   7
(Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per  cento
dei posti da  ricoprire,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
    h)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10
(Graduatoria del concorso). -  1.  Al  corso-concorso  di  formazione
dirigenziale  sono  ammessi  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti disponibili di cui all'articolo  7,  comma  1,  maggiorato  del
venti per cento.
  2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di  ammissione   al
corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in  base
al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla
somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale.  A  parita'  di  merito  trovano   applicazione   le   vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza.  La  graduatoria  di
merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della  stessa
Scuola.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»;
    i)  l'articolo  11  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   11
(Commissioni esaminatrici). -  1.  Le  commissioni  esaminatrici  del
concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli
articoli 13 e 14,  sono  nominate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.»;
    l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12  (Modalita'
di svolgimento dei corsi). - 1.  Con  decreto  del  Presidente  della
Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il  Comitato  per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono  stabilite
le modalita' di svolgimento della fase  di  formazione  generale  del
corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua,
dell'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  specialistica  e
dell'esame finale.»;
    m)  l'articolo  13  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   13
(Valutazione continua ed esame conclusivo della  fase  di  formazione
generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua
una media delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  accedono
all'esame conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria  nel  limite  dei
posti di dirigente in concorso.»;
    n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione
specialistica).  -  1.  Gli  allievi  che  superano  l'esame  di  cui
all'articolo   13   vengono   assegnati   alle   amministrazioni   di
destinazione, scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo
l'ordine della graduatoria di merito,  per  svolgere  un  periodo  di
formazione  specialistica  di  quattro  mesi.  Il  Comitato  per   il
coordinamento  delle  scuole   pubbliche   di   formazione   provvede
all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le
Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in  mancanza,  tramite
la Scuola nazionale dell'amministrazione.
  2. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli
allievi sostengono un  esame  finale.  Superano  l'esame  finale  gli
allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
    o)  l'articolo  15  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   15
(Graduatoria finale del corso-concorso).  -  1.  Le  graduatorie  dei
vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che viene pubblicato  sui  siti  internet  delle  scuole  di
formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle
amministrazioni di destinazione.»;
    p)  l'articolo  16  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   16
(Trattamento  economico  degli  allievi).  -  1.  Agli  allievi   del
corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola  nazionale
dell'amministrazione corrisponde una borsa  di  studio  stabilita  in
millecinquecento  euro  mensili  al  netto  degli  oneri  fiscali   e
previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad  inizio  di
ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio  corrisposto  dalla
Scuola    nazionale     dell'amministrazione     sara'     rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
  2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha
anticipato. Qualora  il  trattamento  economico  del  dipendente  sia
inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
  3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici
sono   collocati    a    disposizione    della    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  con  il   riconoscimento   dell'anzianita'   di
servizio a tutti gli effetti di legge.»;
    q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica  Amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione».

          Note all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dal  presente
          regolamento:
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso per esami indetto  dalle  singole  amministrazioni
          ovvero per corso-concorso selettivo di  formazione  bandito
          dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per la funzione pubblica  sentita,  per  la  parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
          corso-concorso;
                b)  la  percentuale  di  posti  che  possono   essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici;
                d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e)  l'ammontare  delle  borse   di   studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7. (Abrogato).
              7-bis. (Abrogato).».
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001:
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica.
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».
              - Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 509  del
          1999, si vedano le note all'art. 4.
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art. 3 (Concorso pubblico per titoli ed esami).  -  1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          ed enti di cui all'art. 1, comma 1,  avviene  per  concorso
          pubblico  per  titoli  ed  esami,  indetto  dalle   singole
          amministrazioni, nella percentuale  massima  del  cinquanta
          per cento dei posti da ricoprire.
              2. La percentuale dei posti da riservare  al  personale
          dipendente dell'amministrazione che indice il  concorso  e'
          pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
              2-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
          concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
          ad ognuno di essi nell'ambito della procedura  concorsuale.
          Il valore complessivo  dei  titoli  non  puo'  superare  il
          quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art 5 (Modalita' di svolgimento delle selezioni). - 1.
          Il concorso pubblico per titoli  ed  esami  consiste  nello
          svolgimento di due prove scritte e di una prova orale.  Nel
          caso di  concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza  tecnica
          l'amministrazione puo' prevedere una  terza  prova  scritta
          obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla
          verifica  dell'attitudine  all'esercizio  degli   specifici
          compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
          nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica
          inerenti all'esercizio dei compiti cui  il  dirigente  deve
          essere preposto.
              2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  verte
          sulle materie  indicate  nel  bando  di  concorso.  L'altra
          prova,  a  contenuto  pratico,  e'  diretta  ad   accertare
          l'attitudine dei candidati alla soluzione  corretta,  sotto
          il profilo della legittimita', della  convenienza  e  della
          efficienza  ed  economicita'  organizzativa,  di  questioni
          connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
          che ha indetto il concorso.
              3. La  prova  orale  consiste  in  un  colloquio  sulle
          materie indicate nel bando di concorso e mira ad  accertare
          la  preparazione  e  la  professionalita'  del   candidato,
          nonche'  l'attitudine   all'espletamento   delle   funzioni
          dirigenziali. Nell'ambito della prova  orale,  al  fine  di
          valutare la  conoscenza,  da  parte  del  candidato,  della
          lingua straniera ad un livello  avanzato,  e'  prevista  la
          lettura, la traduzione di testi e la conversazione  in  una
          lingua straniera scelta dal candidato tra  quelle  indicate
          nel bando. Nel corso della  prova  orale  e'  accertata  la
          conoscenza a livello avanzato  dell'utilizzo  del  personal
          computer  e  dei  software  applicativi  piu'  diffusi   da
          realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la
          conoscenza da parte del  candidato  delle  problematiche  e
          delle  potenzialita'  connesse  all'uso   degli   strumenti
          informatici in relazione ai processi comunicativi in  rete,
          all'organizzazione  e   gestione   delle   risorse   e   al
          miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
              4. La commissione esaminatrice, al fine  di  assicurare
          la trasparenza amministrativa nell'ambito del  procedimento
          concorsuale, stabilisce, preventivamente, i  criteri  e  le
          modalita'  di  valutazione  delle  prove   concorsuali   da
          formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i
          punteggi da attribuire alle singole prove. La  commissione,
          prima dell'inizio di ciascuna sessione della  prova  orale,
          determina i quesiti  da  porre  ai  singoli  candidati  per
          ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
          a ciascun candidato con estrazione a sorte.
              5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende
          superata  con  un  punteggio  non  inferiore   a   settanta
          centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando
          i voti riportati in  ciascuna  prova  scritta  ed  il  voto
          riportato  nella  prova   orale,   nonche'   il   punteggio
          conseguito all'esito della valutazione dei titoli.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  6  (Ciclo  di  attivita'  formative).  -  1.   I
          vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale,  sono  tenuti  a  frequentare  un  ciclo   di
          attivita' formative,  organizzato  dalla  Scuola  superiore
          della pubblica amministrazione  su  delibera  conforme  del
          Comitato per il coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di
          formazione.
              2. Il ciclo formativo ha una durata massima  di  dodici
          mesi e si svolge secondo  il  programma  predisposto  dalla
          Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera
          conforme del Comitato per  il  coordinamento  delle  scuole
          pubbliche di formazione. Tale ciclo puo' comprendere  anche
          un periodo di applicazione presso amministrazioni  italiane
          o  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,  aziende
          pubbliche   o   private   e   puo'   svolgersi   anche   in
          collaborazione  con  istituti   universitari   italiani   o
          stranieri  ovvero  con   primarie   istituzioni   formative
          pubbliche o private. La frequenza  al  ciclo  formativo  e'
          obbligatoria ed a tempo pieno.
              3.  Il  programma  di  ciascun  ciclo  formativo   deve
          comunque prevedere tempi e  modalita'  di  valutazione  sia
          delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito
          dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di
          professionalita'  acquisito  al  termine  del  ciclo.   Per
          ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda
          curriculare i risultati della valutazione continua e  della
          verifica  finale.  La  scheda  e'  inserita  nel  fascicolo
          personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione  ai
          fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.».

Messaggio modificato il: 23-03-2020 alle 10:56 da brusaporco_mario.

23-03-2020 10:55
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mosca_amedeo_francesco
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Messaggio: #33
RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

bianco_arturo ha Scritto:

Sulla necessità che i partecipanti ad una selezione ex articolo 110 o ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato, oltre al possesso del titolo di studio della laurea magistrale o specialistica debbano essere in possesso di una anzianità come dirigenti o come dipendenti negli enti locali di categoria D o come posizioni organizzative vi sono opinioni differenziate nella giurisprudenza.
Arturo Bianco

Perdonami, ma non mi tornano due cose:
1. posso capire per il 110, ma per il ruolo di dirigente mi pare chiaro che l'anzianità ci debba essere, riducibile (non si capisce in effetti se obbligatoriamente o meno) per chi, oltre alla laurea magistrale o alla laurea specialistica (o al vecchio diploma di laurea, in quanto equiparato ai fini dei concorsi pubblici alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ex D.I. 07/07/2009), possiede dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello (o titolo post-universitario etc. etc.). C'è della giurisprudenza secondo cui è sufficiente la laurea c.d. triennale, e in effetti conosco diversi dirigenti che hanno solo quella (se è per questo un ex direttore generale della Sapienza attenzionato da organi di stampa era fermo al diploma di geometra e francamente non ho idea di come avesse fatto), ma è tutta giurisprudenza relativamente datata o comunque relativa a casistiche risalenti alla c.d. riforma Madìa. Con l'attuale testo del d.lgs. 165/2001 mi pare abbastanza pacifico che per l'accesso alla dirigenza la laurea magistrale sia indispensabile.
2. siamo sicuri che l'anzianità debba essere necessariamente negli enti locali? Un mio collega ha partecipato a un concorso per dirigente in un ente locale adducendo come anzianità quella maturata presso una regione (che non è un ente locale, anche se il comparto della contrattazione collettiva è lo stesso) e gliel'hanno ritenuta valida; inoltre alla medesima procedura hanno partecipato persone che avevano maturato l'anzianità corrispondente in enti proprio di diverso comparto. Il d.lgs. 165/2001 parla di posizione funzionale per l'accesso dei quali è richiesta la laurea; non capisco da quale fonte si desuma che l'anzianità debba essere stata maturata nello stesso comparto o nello stesso ente o tipologia di ente.


dott. Amedeo Francesco Mosca
23-03-2020 14:34
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brusaporco_mario
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Messaggio: #34
RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

Scusate, ma ve lo chiedo per la quarta volta.... possiamo restare nella domanda?
Un dirigente a tempo determinato ex art. 110, può partecipare ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato se NON ha un'anzianità di 5 anni di servizio in una qualsiasi PA?
Possiamo evitare questioni legate alla mancanza di laurea specialistica o al possesso del dottorato di ricerca?

Mi pare di capire che per il dott. Mosca la risposta sia:
No, non può partecipare. O sbaglio?

Per il dott. Bianco, invece, esistono delle opinioni giurisprudenziali per le quali potrebbe partecipare. Cortesemente, ne posso sapere di più?
Grazie

Messaggio modificato il: 23-03-2020 alle 15:24 da brusaporco_mario.

23-03-2020 15:21
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bianco_arturo
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Messaggio: #35
RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

Esattamente, a mio avviso su questo punto vi sono interpretazioni giurisprudenziali diverse e quindi non vi è certezza nella risposta in caso di eventuali contenziosi tanto nel caso della esclusione, tranne che il bando lo preveda espressamente, quanto nel caso in cui risulti vincitore.
Arturo Bianco

29-03-2020 17:18
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brusaporco_mario
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Messaggio: #36
RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

bianco_arturo ha Scritto:

Esattamente, a mio avviso su questo punto vi sono interpretazioni giurisprudenziali diverse e quindi non vi è certezza nella risposta in caso di eventuali contenziosi tanto nel caso della esclusione, tranne che il bando lo preveda espressamente, quanto nel caso in cui risulti vincitore.
Arturo Bianco


Va bene, grazie.
Una cosa non mi torna: se l'Art. 7 del DPR 70/2013 prevedere come requisito 5 anni di anzianità nella PA, come può il bando non prevedere esplicitamente questo requisito?

30-03-2020 08:08
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bianco_arturo
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Messaggio: #37
RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

Il citato articolo del DPR 70/2013 non si applica automaticamente e direttamente alle PA locali e regionali, costituendo per esse una norma di principio.
Arturo Bianco

22-04-2020 19:06
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mosca_amedeo_francesco
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Messaggio: #38
RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

brusaporco_mario ha Scritto:

Mi pare di capire che per il dott. Mosca la risposta sia:
No, non può partecipare. O sbaglio?

Per il dott. Bianco, invece, esistono delle opinioni giurisprudenziali per le quali potrebbe partecipare. Cortesemente, ne posso sapere di più?
Grazie

La giurisprudenza è altalenante, come ha detto Bianco.
Io ti posso dire cosa afferma la norma; poi la giurisprudenza è un mondo a parte.
Ci sarebbe anche il piccolo particolare che una sentenza di Cassazione uscita oggi potrebbe riferirsi a un caso di dieci anni fa e nel frattempo la norma è stata modificata settordici volte.
Ad esempio c'è recentissima giurisprudenza che afferma che la laurea (cosiddetta triennale) è sufficiente per l'accesso alla dirigenza, eppure dal testo vigente del c.d. TUPI, sulla base dell'ultima riforma, mi pare proprio di capire che la laurea magistrale (sostituente la laurea specialistica) sia obbligatoria (il diploma di laurea di vecchio ordinamento va bene in quanto equiparato dal D.I. 09/07/2009).
Non è che non ti si voglia far sapere di più; è che purtroppo in diritto avere certezze spesso è impossibile, perché è in continuo divenire (e la giurisprudenza è piuttosto lenta).


dott. Amedeo Francesco Mosca
23-04-2020 17:14
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bianco_arturo
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Messaggio: #39
RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

Condivido il giudizio che la giurisprudenza è sul caso specifico altalenante, anche -ma non solo a mio avviso- per la qualità tecnica insufficiente del dettato legislativo.
Arturo Bianco

01-05-2020 11:10
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mosca_amedeo_francesco
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RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel

bianco_arturo ha Scritto:

Condivido il giudizio che la giurisprudenza è sul caso specifico altalenante, anche -ma non solo a mio avviso- per la qualità tecnica insufficiente del dettato legislativo.

Che la giurisprudenza sul tema sia altalenante più che un giudizio è un dato di fatto.
Che la qualità del dettato legislativo sia tecnicamente insufficiente (per usare un eufemismo) è una valutazione che condivido. Condivido soprattutto l'idea secondo cui il problema non è di carattere quantitativo, ma qualitativo.


dott. Amedeo Francesco Mosca
04-05-2020 08:56
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