RE: Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel
Sulla necessità che i partecipanti ad una selezione ex articolo 110 o ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato, oltre al possesso del titolo di studio della laurea magistrale o specialistica debbano essere in possesso di una anzianità come dirigenti o come dipendenti negli enti locali di categoria D o come posizioni organizzative vi sono opinioni differenziate nella giurisprudenza.
Arturo Bianco
Grazie mille Arturo, ma la domanda è appunto sempre e solo questa:
un dirigente a tempo determinato ex art. 110, può partecipare ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato se non ha l'anzianità di 5 anni di servizio nella PA?
Saresti così gentile da darmi dei riferimenti di queste opinioni giurisprudenziali di cui parli?
Dalla lettura dell'Art. 7 del DPR 70/2013 sembra siano necessari i 5 anni di servizio nella PA.
Per favore, non iniziamo ora a parlare del dottorato di ricerca o del corso-concorso...
Art. 7 - Reclutamento dei dirigenti
1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e'
ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma
di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione
individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita'
italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso
possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un
periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate dal
decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale
dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al
corso-concorso di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al
cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico
per titoli ed esami»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui
all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed
esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale
massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli
valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore
massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per
esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per
titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' il punteggio conseguito all'esito
della valutazione dei titoli»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione»;
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7
(Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10
(Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione
dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al
corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base
al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla
somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di
merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della stessa
Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»;
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11
(Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del
concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli
articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.»;
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Modalita'
di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della
Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite
le modalita' di svolgimento della fase di formazione generale del
corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua,
dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e
dell'esame finale.»;
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13
(Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione
generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua
una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono
all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei
posti di dirigente in concorso.»;
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione
specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui
all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di
destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede
all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le
Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite
la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli
allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli
allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15
(Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei
vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di
formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle
amministrazioni di destinazione.»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16
(Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del
corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in
millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e
previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di
ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione sara' rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il
trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha
anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia
inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici
sono collocati a disposizione della Scuola nazionale
dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianita' di
servizio a tutti gli effetti di legge.»;
q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale
dell'Amministrazione».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. (Abrogato).
7-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 509 del
1999, si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Concorso pubblico per titoli ed esami). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso
pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole
amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta
per cento dei posti da ricoprire.
2. La percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente dell'amministrazione che indice il concorso e'
pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art 5 (Modalita' di svolgimento delle selezioni). - 1.
Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello
svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel
caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica
l'amministrazione puo' prevedere una terza prova scritta
obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla
verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici
compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica
inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve
essere preposto.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte
sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra
prova, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare
l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e della
efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni
connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
che ha indetto il concorso.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle
materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato,
nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di
valutare la conoscenza, da parte del candidato, della
lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista la
lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la
conoscenza da parte del candidato delle problematiche e
delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al
miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare
la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento
concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione,
prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato con estrazione a sorte.
5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta
centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando
i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto
riportato nella prova orale, nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 6 (Ciclo di attivita' formative). - 1. I
vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di
attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione su delibera conforme del
Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di
formazione.
2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici
mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera
conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione. Tale ciclo puo' comprendere anche
un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane
o straniere, enti o organismi internazionali, aziende
pubbliche o private e puo' svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri ovvero con primarie istituzioni formative
pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo e'
obbligatoria ed a tempo pieno.
3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve
comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia
delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito
dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di
professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per
ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda
curriculare i risultati della valutazione continua e della
verifica finale. La scheda e' inserita nel fascicolo
personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai
fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.».
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