Delega di competenze |
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quartarone_giovanni
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RE: Delega di competenze
L’ARAN asserisce che la posizione organizzativa non può delegare nessun altro.
Il responsabile di una posizione organizzativa può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni ?
Premesso che il quesito riguarda aspetti tipicamente organizzativi e non l’applicazione del CCNL, siamo tuttavia del parere che l’istituto della delega:
- può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative, che si caratterizzano per l’elevata responsabilità di prodotto e di risultato (art. 8 CCNL del 31.3.1999);
- non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato.
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30-01-2015 20:59 |
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ventura_dan
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RE: Delega di competenze
Grazie Giovanni!
Conoscevo anch'io l'orientamento Aran da te citato (ral_289) che ritenevo e ritengo abbastanza chiaro, ...ma in realtà sono in tanti a sollevare il dubbio che possa anche trattarsi della casistica (citata anche nel post precedente e sostenuta ancora prima dal dott. Bianco) nella quale in enti con dirigenti, sono questi ultimi a conferire ai funzionari gli incarichi di posizione organizzativa, e in quanto delegati, i titolari di P.O. non possono a loro volta delegare nulla.
Precisato questo, mi fa piacere che anche con te la vediamo sostanzialmente allo stesso modo.
Saluti
D.V.
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30-01-2015 22:54 |
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bianco_arturo
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RE: Delega di competenze
Il Ministero dell'Interno non è d'accordo con questa lettura ed il mio parere personale va nella stessa direzione
Arturo Bianco
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09-02-2015 23:18 |
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martucci_giuseppe_giuseppe
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RE: Delega di competenze
Sembrerebbe a questo punto che il Ministero dell'Interno (con il dr. Bianco) sia tra i pochi a sostenere la delegabilità della funzione P.O.
A mio modesto avviso, essendo nei piccoli Comuni tale funzione retta solo da un rapporto fiduciario - anzi direi esclusivamente politico, poichè sganciata da obiettive valutazioni attinenti la qualifica, la competenza e la professionalità, ma soprattutto l'imparzialità - non può essere delegabile. Diversamente sarebbe stata prevista dalla Legge 241/90.
I regolamenti interni, forse, potrebbero completare quello che non è stato previsto. In questo caso, dovendo contemperare il carico effettico di responsabilità, dovrebbero regolamentarne anche l'incidenza, posto che in presenza di una possibilità di delega prevista da regolamento interrno, sulla P.O. grava inevitabilmente un minore peso di responsabilità in relazione agli obiettivi e ai risultati da conseguire.
E' appena il caso di ricordare a chi sostiene una diversa opinione che la P.O. negli enti di minore dimensione demografica, viene conferita dal Sindaco ad personam, indipendentemente dalla qualifica, in relazione ai suoi programmi politici, dai quali scaturiscono obiettivi e ruisultati.
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10-02-2015 08:50 |
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bianco_arturo
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RE: Delega di competenze
Al di là di ciò che viene fatto spesso, il conferimento di posizioni organizzative anche nei piccoli comuni non può mai essere un atto privo di motivazioni ed esclusivamente fiduciario; un atto di tale tipo è censurabile in sede di ricorso.
Arturo Bianco
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15-02-2015 17:23 |
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martucci_giuseppe_giuseppe
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RE: Delega di competenze
Concordo sulla necessità che l'atto di conferimento della P.O. deve essere motivato, ma questo non significa che nei piccoli comuni l'incarico così conferito può essere delegato, addirittura anche in assenza di una specifica previsione regolamentare.
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16-02-2015 13:37 |
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