Delega di competenze - quartarone_giovanni - 27-02-2014 20:49
Può un dirigente delegare una posizione organizzativa a firmare tutti i tipi di permessi compresi quelli per effettuare lo straordinario?
A sua volta la posizione organizzativa può delegare questa competenza ad un responsabile di ufficio (cat. Giur. D3)?
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 03-03-2014 18:29
Il dirigente può delegare, per un periodo di tempo determinato e sulla base di una adeguata motivazione, alcune delle sue attività gestionali ad un titolare di posizione organizzativa. In tale ambito possono rientrare i permessi, compresi quelli per lo straordinario, anche se tale delega appare per molti aspetti eccessivamente ampia, quanto meno in termini di opportunità.
Il titolare di posizione organizzativa no può a sua volta subdelegare tale attività in omaggio al principio di carattere generale per cui il delegato non può a sua volta delegare.
RE: Delega di competenze - quartarone_giovanni - 04-03-2014 00:50
Leggevo che “il soggetto che ha ricevuto da un altro un potere non lo può, a sua volta, trasmettere ad un terzo, a meno che non sia stato autorizzato in tal senso, almeno implicitamente, da chi glielo ha conferito”.
Lei cosa ne pensa?
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 10-03-2014 22:41
Non sono d'accordo. Il principio fissato dal codice civile è che il delegato non può a sua volta delegare. Peraltro, occorre sempre ricordare che il delegante continua comunque ad esercitare i suoi poteri di indirizzo, sostituzione e controllo.
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 21-03-2014 09:48
ripropongo la questione in termini diversi, con riferimento ai Comuni privi della figura dirigenziale e chiedo: può - ai sensi della Legge n. 241/90 - il titolare di posizione organizzativa di un Comune privo di figure dirigenziali delegare o attribuire ad altri dipendenti appartenenti alla struttura la responsabilità del procedimento e la firma finale degli atti ?.
A mio avviso questa possibilità - prevista per i dirigenti - non può essere utilizzata "per analogia" anche dai titolari delle posizioni organizzative.
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 21-03-2014 09:50
ripropongo la questione in termini diversi, con riferimento ai Comuni privi della figura dirigenziale e chiedo: può - ai sensi della Legge n. 241/90 - il titolare di posizione organizzativa di un Comune privo di figure dirigenziali delegare o attribuire ad altri dipendenti appartenenti alla struttura la responsabilità del procedimento e la firma finale degli atti ?.
A mio avviso questa possibilità - prevista per i dirigenti - non può essere utilizzata "per analogia" anche dai titolari delle posizioni organizzative.
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 20-04-2014 09:18
Nei comuni privi di dirigente la possibilità da parte dei titolari di posizione organizzativa di delegare ad altro personale, nel rispetto dei vincoli dettati dal DLgs n. 150/2009 (dipendente più elevato, periodo limitato, motivazione), è stata ammessa da parte del Ministero dell'Interno con una circolare del 2002, anno in cui questa disposizione è stata introdotta dal legislatore.
La possibilità ai sensi delle previsioni della legge n. 241/1990 che il dirigente/responsabile della unità organizzativa (quindi il titolare di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti) deleghi sul singolo procedimento al responsabile del procedimento la competenza alla adozione del provvedimento finale è, a parere di chi scrive, da considerare ammissibile, sempre che il dipendente sia inquadrato in una categoria che consente tale attribuzione di compiti; la norma non fa distinzione in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'amministrazione. Questa possibilità non è accettata da alcune interpretazioni, con riferimento sia agli enti con i dirigenti che a quelli privi di dirigente.
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - quartarone_giovanni - 21-04-2014 11:49
questa è la circolare di cui parla il dr. Bianco.
Circolare del 22 ottobre 2002
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
BOLZANO
e, p.c.
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ROMA
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
ROMA
ALL'A.N.C.I.
Via dei Prefetti n. 46
ROMA
ALL'U.P.I.
Piazza Cardelli n. 4
ROMA
ALL'U.N.C.E.M.
Via Palestro n. 30
ROMA
OGGETTO: Limiti di estensibilità delle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145, al personale degli enti locali.
La legge 15 luglio 2002, n. 145, ha dettato norme per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pertanto, le sue disposizioni riguardano prioritariamente l'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, poichè alcune parti del provvedimento introducono principi ai quali non può non riconoscersi una potenziale valenza generale nell'ambito del pubblico impiego, si pone il problema dei limiti nei quali è possibile configurare una loro diretta o mediata incidenza sull'ordinamento degli enti locali.
La problematica ha formato oggetto di esame congiunto con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. nel corso di una apposita riunione che ha fatto registrare convergenze di valutazioni.
Si è innanzitutto considerato l'art. 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale "all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti, � si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni�", oggi trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul quale ha direttamente inciso, per talune parti, la richiamata legge n. 145. E' stato, altresì, considerato il tenore dell'art. 111 dello stesso T.U.O.E.L. a norma del quale "gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del � capo II (recante le norme sulla dirigenza) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
In coerenza con il richiamato quadro normativo, pertanto, si può ritenere che a ciascun ente locale, sia riconosciuta la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi desumibili dalle disposizioni della legge n. 145/2002, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla specifica condizione dell'ente, alle sue esigenze organizzative ed alle sue condizioni strutturali e funzionali.
Si creano così, per gli enti locali, opportunità aggiuntive, conseguenti al superamento di vincoli che, in assenza delle esplicite previsioni della legge 145, avrebbero potuto ritenersi persistentemente preclusivi dell'esercizio della loro potestà di autoorganizzazione.
Ciò vale innanzitutto con riguardo alla disposizione recata dell'art. 2 della legge in esame (che ha introdotto il comma 1 bis nell'art. 17 del dec.leg.vo n. 165/2001) in materia di delega parziale delle funzioni dirigenziali ai dipendenti delle posizioni funzionali più elevate. Conseguentemente, ciascun ente locale potrà prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del T.U.O.E.L., che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare ai propri dipendenti per un periodo determinato alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali, prevedendo una analoga possibilità a favore dei responsabili degli uffici e dei servizi, nei comuni di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Analogamente, è affidato alla fonte regolamentare il recepimento, nel peculiare contesto organizzativo del singolo ente, della disposizione recata dall'art. 7 della legge 145 (che ha introdotto l'art. 23-bis nel decr.leg.vo n. 165/2001) in materia di mobilità tra pubblico e privato.
Si tratta di una disposizione che mira ad un più agevole interscambio del personale dirigenziale tra il settore pubblico e quello privato, ad una più elastica flessibilità di mercato, ed alla offerta di opportunità formative maggiormente diversificate, pur in un quadro di garantita compatibilità con le esigenze delle amministrazioni interessate.
In considerazione degli accresciuti ambiti di discrezionalità che le richiamate disposizioni offrono agli enti per la più adeguata organizzazione delle proprie strutture, si rappresenta l'opportunità che le SS.LL. richiamino su di esse l'attenzione degli amministratori locali nelle forme ritenute più opportune.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Malinconico)
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 10-11-2014 11:13
se ho capito bene la questione - anche se non la condivido perchè nei piccoli comuni i cosiddetti paradirigenti di nomina politica tendono a delegare le questioni pericolose e poco gratificanti, mentre mantengono (come i politici) quelle che danno visibilità e lustro - la possibilità di delegare resta comunque legata ad una previsione regolamentare, in assenza della quale non è praticabile.
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 28-11-2014 02:05
Non mi pare strettamente indispensabile la previsione regolamentare, anche se è sicuramente utile. Siamo in presenza di prerogative dirigenziali, quale soggetto dotato dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro.
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 28-11-2014 13:38
Il contenuto della Circolare del 22 ottobre 2002 del MINISTERO DELL'INTERNO va nella direzione che, nelgli EE.LL., è necessaria una fonte regolamentare di recepimento. Non riesco a dare altro significato a tale documento.
RE: Delega di competenze - quartarone_giovanni - 03-12-2014 09:41
Quindi, secondo questo assunto, anche un dipendente a cui con decreto sindacale è stata conferita la responsabilità di coordinamento non può firmare ferie e permessi?
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 03-12-2014 13:47
Ma il decreto sindacale - nei comuni privi di dirigenza - rappresenta la P.O. (funzione dirigenziale fiduciaria che viene indennizzata per responsabilità e per risultati). Comporta per questo la firma diretta dei relativi atti di gestione, in assenza di una norma regolamentare che stabilisca la possibilità di delega. Il quadro - a mio avviso - è perfettamente allineato con la normativa di riferimento, se si tiene conto che l'indennità e i conpensi delle P.O. devono essere ponderati per il peso delle responsabilità affidate ed esercitate, che sono ovviamente diverse nel caso in cui una regola interna preveda la possibilità di delegare ad altri, con la conseguenza, per il delegato, di accedere al salario accessorio con un indennizzo per tale respopnsabilità.
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 21-12-2014 19:53
Ritengo che il dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna maturi le condizioni per il riconoscimento della indennità di specifiche responsabilità. Ovviamente la scelta in questa materia deve essere fatta dalla contrattazione decentrata che deve individuare i criteri per il riconoscimento di tale indennità, che presuppone comunque la adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente/responsabile.
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 21-12-2014 19:53
Ritengo che il dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna maturi le condizioni per il riconoscimento della indennità di specifiche responsabilità. Ovviamente la scelta in questa materia deve essere fatta dalla contrattazione decentrata che deve individuare i criteri per il riconoscimento di tale indennità, che presuppone comunque la adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente/responsabile.
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 22-12-2014 11:28
Condivido che il delegato di una funzione di responsabilità esterna deve essere indennizzato. Ma non ho capito il significato che il dr. Bianco intende attribuire all'espressione "al dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna".
Significa che nei Comuni privi di dirigenza il delegato firma gli atti finali?
Senza una specifica previsione regolamentare ?
Significa che - portando all'estremo questo discorso -, la P.O. potrebbe delegare tutto e non firmare niente ?
Ma La legge 241/90 non delinea, per caso, un livello di responsabilità diverso proprio con la firma dell'atto conclusivo, dove la P.O. può disostarsi, motivando, o convalidare la regolarità dell'istruttoria e le sue conclusioni?
E non Vi sembre che, nei piccoli Comuni, la P.O., retta da un rapporto fiduciario, sia assimilabile a quella del delegato e come tale impossibilitato a delegare discrezionalmente, se non esiste una base regolamentare?
A me sembra che siffatta interpretazione sia poco coerente, anche alla luce della circolare sopra richiamata.
Auguri a tutti i partecipanti a questo bellissimo FORUM
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 26-12-2014 17:36
A mio avviso nei comuni privi di dirigenza il titolare di posizione organizzativa può delegare ad un altro dipendente il compiti di firmare atti a rilevanza esterna; nei comuni con la dirigenza in quanto delegato non può delegare nulla. La delega deve rispettare i vincoli dettati dal legislatore. A mio avviso non è condizione essenziale la presenza di una disposizione regolamentare, che reputo utile/necessaria. La P.O. nei comuni senza dirigenti conserva comunque la responsabilità dirigenziale e, per molti aspetti, contabile e se non firma nulla, sta all'ente e per esso al sindaco intervenire. Quello della P.O. è essenzialmente un vincoli di risultato. La possibilità per il responsabile di discostare dall'esito dell'istruttoria motivatamente e dandone conto nel provvedimento finale è una fattispecie diversa. La circolare del Ministero dell'Interno ammette la delega anche nei comuni senza dirigenti.
Auguri
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - ventura_dan - 19-01-2015 11:34
Salve a tutti!
... intervengo sull'argomento perché nel leggere gli interessanti post sull'argomento,... non da ultimo quello del dott. Bianco, mi è venuta in mente una riflessione che vorrei condividere con voi.
Parlando di delega di funzioni dirigenziali negli enti privi di tali figure, mi chiedevo... ma con l'art. 109 c. 2 del TUEL si chiarisce che:
"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi [...]"
...quindi alle P.O. possono essere attribuite (...delegate) le "funzioni dirigenziali" ... e non anche la qualifica di dirigente.
... così, continuando nel leggere il comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs 165/2001 troviamo:
"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati [...]
Pertanto, a mio avviso, nel "rispetto delle regole ermeneutiche, per le quali non è consentito eludere la chiarezza della legge, secondo il brocardo in claris non fit interpretatio, l’articolo 17, comma 1 bis si rivolge solo e soltanto ai dirigenti e non a tutti coloro che svolgono funzioni dirigenziali.
Se il legislatore lo avesse voluto, lo avrebbe detto e quindi, invece di parlare di dirigenti, avrebbe parlato di dirigenti o responsabili di servizio."
"Una ulteriore considerazione è quella per cui – e non a caso – l’articolo 109, comma 2, dispone che le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Dunque il potere del Sindaco si esaurisce nell’assegnare le funzioni. Ciò significa, ovviamente (...come detto), che i responsabili di servizio o di ufficio vedono aumentare le proprie funzioni ma non vengono affatto nominati dirigenti, con la conseguenza – tra l’altro - che non può esser loro applicata la norma di cui all’articolo 17, e tantomeno quella di cui al comma aggiunto sotto 1 bis"
Sull'argomento in questione, condivido quanto affermato in un suo articolo, da L.Oliveri, che dice:
"se il funzionario non è competente ad esercitare le funzioni dirigenziali a titolo originario, ciò significa che esso è legittimato solo in via straordinaria ad esercitarle e non può ulteriormente, con proprio atto, modificare un assetto di competenze che è frutto di un provvedimento complesso legge-investitura del sindaco."
Lo stesso articolo 50 comma 10 del TUEL ricorda che:
"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."
Dalla lettura di questo articolo, sembrerebbe comunque necessario che anche all'interno dell'ente sprovvisto di figure dirigenziali, esista un regolamento per l'attribuzione o la nomina dei Responsabili degli uffici ai quali "delegare",... eventualmente, funzioni dirigenziali; questo anche perché, se non erro, l'attribuzione alla P.O. delle funzioni dirigenziali non è assolutamente automatica.
Vorrei concludere, riportando un estratto dell'approfondimento che ritengo molto interessante e condivisibile, redatto dalla D.ssa Micaela Castagnaro che afferma:
"E’, infatti, quasi d’obbligo operare in proposito un distinguo tra competenze dirigenziali “originarie” proprie delle qualifiche dirigenziali e competenze dirigenziali “derivate” di pertinenza dei responsabili di servizio, sottolineando per questi ultimi la necessità di un atto di conferimento del Sindaco avente natura di delega. L’assegnazione di funzioni ai livelli inferiori sarebbe qualificabile in quest’ultimo caso in termini di subdelega, determinando l’illegittimità del relativo atto.
Il dirigente, in sostanza, esercita le funzioni dirigenziali perché dirigente. L’incarico delimita solo la struttura amministrativa nella quale opera.
Il funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale.
Infine, è da ricordare che negli enti con i dirigenti sono, questi ultimi a conferire ai
funzionari gli incarichi di posizione organizzativa. Adesso che la legge lo consente, v’è una chiara linea di continuità tra la posizione organizzativa e la delega di funzioni, che promana da un medesimo soggetto.
Negli enti privi di dirigenza, l’incarico di posizione organizzativa è assegnato dal Sindaco.
Se il funzionario delega le proprie funzioni ad altri dipendenti, opera una forzatura,
delegando funzioni che non esercita a livello originario ma in virtù di un atto di delega, con il rischio di eccessiva ed ingovernabile frammentazione della gestione."
Nell'attesa di conoscere una vostra opinione in merito a queste mie considerazioni, vi saluto.
D.V.
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 30-01-2015 09:50
Ringrazio VENTURA DAN per l'approfondita riflessione, che condivido totalmente, e con la quale, credo, possa in tal senso concludersi la discussione sull'argomento.
RE: Delega di competenze - ventura_dan - 30-01-2015 19:51
...grazie a te!
ora aspettiamo che qualche altro collega ci dica a breve come la pensa, ...diversamente..., come dici tu, potremmo ritenere conclusa la discussione sull'argomento.
Saluti
D.V.
RE: Delega di competenze - quartarone_giovanni - 30-01-2015 20:59
L’ARAN asserisce che la posizione organizzativa non può delegare nessun altro.
Il responsabile di una posizione organizzativa può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni ?
Premesso che il quesito riguarda aspetti tipicamente organizzativi e non l’applicazione del CCNL, siamo tuttavia del parere che l’istituto della delega:
- può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative, che si caratterizzano per l’elevata responsabilità di prodotto e di risultato (art. 8 CCNL del 31.3.1999);
- non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato.
RE: Delega di competenze - ventura_dan - 30-01-2015 22:54
Grazie Giovanni!
Conoscevo anch'io l'orientamento Aran da te citato (ral_289) che ritenevo e ritengo abbastanza chiaro, ...ma in realtà sono in tanti a sollevare il dubbio che possa anche trattarsi della casistica (citata anche nel post precedente e sostenuta ancora prima dal dott. Bianco) nella quale in enti con dirigenti, sono questi ultimi a conferire ai funzionari gli incarichi di posizione organizzativa, e in quanto delegati, i titolari di P.O. non possono a loro volta delegare nulla.
Precisato questo, mi fa piacere che anche con te la vediamo sostanzialmente allo stesso modo.
Saluti
D.V.
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 09-02-2015 23:18
Il Ministero dell'Interno non è d'accordo con questa lettura ed il mio parere personale va nella stessa direzione
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 10-02-2015 08:50
Sembrerebbe a questo punto che il Ministero dell'Interno (con il dr. Bianco) sia tra i pochi a sostenere la delegabilità della funzione P.O.
A mio modesto avviso, essendo nei piccoli Comuni tale funzione retta solo da un rapporto fiduciario - anzi direi esclusivamente politico, poichè sganciata da obiettive valutazioni attinenti la qualifica, la competenza e la professionalità, ma soprattutto l'imparzialità - non può essere delegabile. Diversamente sarebbe stata prevista dalla Legge 241/90.
I regolamenti interni, forse, potrebbero completare quello che non è stato previsto. In questo caso, dovendo contemperare il carico effettico di responsabilità, dovrebbero regolamentarne anche l'incidenza, posto che in presenza di una possibilità di delega prevista da regolamento interrno, sulla P.O. grava inevitabilmente un minore peso di responsabilità in relazione agli obiettivi e ai risultati da conseguire.
E' appena il caso di ricordare a chi sostiene una diversa opinione che la P.O. negli enti di minore dimensione demografica, viene conferita dal Sindaco ad personam, indipendentemente dalla qualifica, in relazione ai suoi programmi politici, dai quali scaturiscono obiettivi e ruisultati.
RE: Delega di competenze - bianco_arturo - 15-02-2015 17:23
Al di là di ciò che viene fatto spesso, il conferimento di posizioni organizzative anche nei piccoli comuni non può mai essere un atto privo di motivazioni ed esclusivamente fiduciario; un atto di tale tipo è censurabile in sede di ricorso.
Arturo Bianco
RE: Delega di competenze - martucci_giuseppe_giuseppe - 16-02-2015 13:37
Concordo sulla necessità che l'atto di conferimento della P.O. deve essere motivato, ma questo non significa che nei piccoli comuni l'incarico così conferito può essere delegato, addirittura anche in assenza di una specifica previsione regolamentare.
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