RE: Delega di competenze
Salve a tutti!
... intervengo sull'argomento perché nel leggere gli interessanti post sull'argomento,... non da ultimo quello del dott. Bianco, mi è venuta in mente una riflessione che vorrei condividere con voi.
Parlando di delega di funzioni dirigenziali negli enti privi di tali figure, mi chiedevo... ma con l'art. 109 c. 2 del TUEL si chiarisce che:
"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi [...]"
...quindi alle P.O. possono essere attribuite (...delegate) le "funzioni dirigenziali" ... e non anche la qualifica di dirigente.
... così, continuando nel leggere il comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs 165/2001 troviamo:
"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati [...]
Pertanto, a mio avviso, nel "rispetto delle regole ermeneutiche, per le quali non è consentito eludere la chiarezza della legge, secondo il brocardo in claris non fit interpretatio, l’articolo 17, comma 1 bis si rivolge solo e soltanto ai dirigenti e non a tutti coloro che svolgono funzioni dirigenziali.
Se il legislatore lo avesse voluto, lo avrebbe detto e quindi, invece di parlare di dirigenti, avrebbe parlato di dirigenti o responsabili di servizio."
"Una ulteriore considerazione è quella per cui – e non a caso – l’articolo 109, comma 2, dispone che le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Dunque il potere del Sindaco si esaurisce nell’assegnare le funzioni. Ciò significa, ovviamente (...come detto), che i responsabili di servizio o di ufficio vedono aumentare le proprie funzioni ma non vengono affatto nominati dirigenti, con la conseguenza – tra l’altro - che non può esser loro applicata la norma di cui all’articolo 17, e tantomeno quella di cui al comma aggiunto sotto 1 bis"
Sull'argomento in questione, condivido quanto affermato in un suo articolo, da L.Oliveri, che dice:
"se il funzionario non è competente ad esercitare le funzioni dirigenziali a titolo originario, ciò significa che esso è legittimato solo in via straordinaria ad esercitarle e non può ulteriormente, con proprio atto, modificare un assetto di competenze che è frutto di un provvedimento complesso legge-investitura del sindaco."
Lo stesso articolo 50 comma 10 del TUEL ricorda che:
"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."
Dalla lettura di questo articolo, sembrerebbe comunque necessario che anche all'interno dell'ente sprovvisto di figure dirigenziali, esista un regolamento per l'attribuzione o la nomina dei Responsabili degli uffici ai quali "delegare",... eventualmente, funzioni dirigenziali; questo anche perché, se non erro, l'attribuzione alla P.O. delle funzioni dirigenziali non è assolutamente automatica.
Vorrei concludere, riportando un estratto dell'approfondimento che ritengo molto interessante e condivisibile, redatto dalla D.ssa Micaela Castagnaro che afferma:
"E’, infatti, quasi d’obbligo operare in proposito un distinguo tra competenze dirigenziali “originarie” proprie delle qualifiche dirigenziali e competenze dirigenziali “derivate” di pertinenza dei responsabili di servizio, sottolineando per questi ultimi la necessità di un atto di conferimento del Sindaco avente natura di delega. L’assegnazione di funzioni ai livelli inferiori sarebbe qualificabile in quest’ultimo caso in termini di subdelega, determinando l’illegittimità del relativo atto.
Il dirigente, in sostanza, esercita le funzioni dirigenziali perché dirigente. L’incarico delimita solo la struttura amministrativa nella quale opera.
Il funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale.
Infine, è da ricordare che negli enti con i dirigenti sono, questi ultimi a conferire ai
funzionari gli incarichi di posizione organizzativa. Adesso che la legge lo consente, v’è una chiara linea di continuità tra la posizione organizzativa e la delega di funzioni, che promana da un medesimo soggetto.
Negli enti privi di dirigenza, l’incarico di posizione organizzativa è assegnato dal Sindaco.
Se il funzionario delega le proprie funzioni ad altri dipendenti, opera una forzatura,
delegando funzioni che non esercita a livello originario ma in virtù di un atto di delega, con il rischio di eccessiva ed ingovernabile frammentazione della gestione."
Nell'attesa di conoscere una vostra opinione in merito a queste mie considerazioni, vi saluto.
D.V.
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