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Delega di competenze
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #11
RE:  Delega di competenze

Il contenuto della Circolare del 22 ottobre 2002 del MINISTERO DELL'INTERNO va nella direzione che, nelgli EE.LL., è necessaria una fonte regolamentare di recepimento. Non riesco a dare altro significato a tale documento.

28-11-2014 13:38
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #12
RE:  Delega di competenze

Quindi, secondo questo assunto, anche un dipendente a cui con decreto sindacale è stata conferita la responsabilità di coordinamento non può firmare ferie e permessi?

03-12-2014 09:41
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #13
RE:  Delega di competenze

Ma il decreto sindacale - nei comuni privi di dirigenza - rappresenta la P.O. (funzione dirigenziale fiduciaria che viene indennizzata per responsabilità e per  risultati). Comporta per questo la firma diretta dei relativi atti di gestione, in assenza di una norma regolamentare che stabilisca la possibilità di delega. Il quadro - a mio avviso - è perfettamente allineato con la normativa di riferimento, se si tiene conto che l'indennità e i conpensi delle P.O. devono essere ponderati per il peso delle responsabilità affidate ed esercitate, che sono ovviamente diverse nel caso in cui una regola interna preveda la possibilità di delegare ad altri, con la conseguenza, per il delegato, di accedere al salario accessorio con un indennizzo per tale respopnsabilità.

03-12-2014 13:47
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bianco_arturo
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Messaggio: #14
RE:  Delega di competenze

Ritengo che il dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna maturi le condizioni per il riconoscimento della indennità di specifiche responsabilità. Ovviamente la scelta in questa materia deve essere fatta dalla contrattazione decentrata che deve individuare i criteri per il riconoscimento di tale indennità, che presuppone comunque la adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente/responsabile.
Arturo Bianco

21-12-2014 19:53
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bianco_arturo
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Messaggio: #15
RE:  Delega di competenze

Ritengo che il dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna maturi le condizioni per il riconoscimento della indennità di specifiche responsabilità. Ovviamente la scelta in questa materia deve essere fatta dalla contrattazione decentrata che deve individuare i criteri per il riconoscimento di tale indennità, che presuppone comunque la adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente/responsabile.
Arturo Bianco

21-12-2014 19:53
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #16
RE:  Delega di competenze

Condivido che il delegato di una funzione di responsabilità esterna deve essere indennizzato. Ma non ho capito il significato che il dr. Bianco intende attribuire all'espressione "al dipendente cui siano stati delegati dal dirigente e/o dalla posizione organizzativa compiti di adozione di atti a rilevanza esterna".

Significa che nei Comuni privi di dirigenza il delegato firma gli atti finali?
Senza una specifica previsione regolamentare ?
Significa che - portando all'estremo questo discorso -, la P.O. potrebbe delegare tutto e non firmare niente ?
Ma La legge 241/90 non delinea, per caso, un livello di responsabilità diverso proprio con la firma dell'atto conclusivo, dove la P.O. può disostarsi, motivando, o convalidare la regolarità dell'istruttoria e le sue conclusioni?
E non Vi sembre che, nei piccoli Comuni, la P.O., retta da un rapporto fiduciario, sia assimilabile a quella del delegato e come tale impossibilitato a delegare discrezionalmente, se non esiste una base regolamentare?

A me sembra che siffatta interpretazione sia poco coerente, anche alla luce della circolare sopra richiamata.

Auguri a tutti i partecipanti a questo bellissimo FORUM

22-12-2014 11:28
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bianco_arturo
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Messaggio: #17
RE:  Delega di competenze

A mio avviso nei comuni privi di dirigenza il titolare di posizione organizzativa può delegare ad un altro dipendente il compiti di firmare atti a rilevanza esterna; nei comuni con la dirigenza in quanto delegato non può delegare nulla. La delega deve rispettare i vincoli dettati dal legislatore. A mio avviso non è condizione essenziale la presenza di una disposizione regolamentare, che reputo utile/necessaria. La P.O. nei comuni senza dirigenti conserva comunque la responsabilità dirigenziale e, per molti aspetti, contabile e se non firma nulla, sta all'ente e per esso al sindaco intervenire. Quello della P.O. è essenzialmente un vincoli di risultato. La possibilità per il responsabile di discostare dall'esito dell'istruttoria motivatamente e dandone conto nel provvedimento finale è una fattispecie diversa. La circolare del Ministero dell'Interno ammette la delega anche nei comuni senza dirigenti.
Auguri
Arturo Bianco

26-12-2014 17:36
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ventura_dan
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Messaggio: #18
RE:  Delega di competenze

Salve a tutti!
... intervengo sull'argomento perché nel leggere gli interessanti post sull'argomento,... non da ultimo quello del dott. Bianco, mi è venuta in mente una riflessione che vorrei condividere con voi.

Parlando di delega di funzioni dirigenziali negli enti privi di tali figure, mi chiedevo... ma con l'art. 109 c. 2 del TUEL si chiarisce che:
"Nei comuni privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  le funzioni  di  cui all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta   salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono  essere attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai responsabili degli uffici o dei servizi [...]"

...quindi alle P.O. possono essere attribuite (...delegate) le "funzioni dirigenziali" ... e non anche la qualifica di dirigente.

... così, continuando nel leggere il comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs 165/2001 troviamo:
"I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate  ragioni  di servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze comprese nelle funzioni  di  cui  alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che  ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici  ad essi affidati [...]

Pertanto, a mio avviso, nel "rispetto delle regole ermeneutiche, per le quali non è consentito eludere la chiarezza della legge, secondo il brocardo in claris non fit interpretatio, l’articolo 17, comma 1 bis si rivolge solo e soltanto ai dirigenti e non a tutti coloro che svolgono funzioni dirigenziali.
Se il legislatore lo avesse voluto, lo avrebbe detto e quindi, invece di parlare di dirigenti, avrebbe parlato di dirigenti o responsabili di servizio."

"Una ulteriore considerazione è quella per cui – e non a caso – l’articolo 109, comma 2, dispone che le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Dunque il potere del Sindaco si esaurisce nell’assegnare le funzioni. Ciò significa, ovviamente (...come detto), che i responsabili di servizio o di ufficio vedono aumentare le proprie funzioni ma non vengono affatto nominati dirigenti, con la conseguenza – tra l’altro - che non può esser loro applicata la norma di cui all’articolo 17, e tantomeno quella di cui al comma aggiunto sotto 1 bis"

Sull'argomento in questione, condivido quanto affermato in un suo articolo, da L.Oliveri, che dice:
"se il funzionario non è competente ad esercitare le funzioni dirigenziali a titolo originario, ciò significa che esso è legittimato solo in via straordinaria ad esercitarle e non può ulteriormente, con proprio atto, modificare un assetto di competenze che è frutto di un provvedimento complesso legge-investitura del sindaco."

Lo stesso articolo 50 comma 10 del TUEL ricorda che:
"Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia  nominano  i responsabili  degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."

Dalla lettura di questo articolo, sembrerebbe comunque necessario che anche all'interno dell'ente sprovvisto di figure dirigenziali, esista un regolamento per l'attribuzione o la nomina dei Responsabili degli uffici ai quali "delegare",... eventualmente, funzioni dirigenziali; questo anche perché, se non erro, l'attribuzione alla P.O. delle funzioni dirigenziali non è assolutamente automatica.

Vorrei concludere, riportando un estratto dell'approfondimento che ritengo molto interessante e condivisibile, redatto dalla D.ssa Micaela Castagnaro che afferma:
"E’, infatti, quasi d’obbligo operare in proposito un distinguo tra competenze dirigenziali “originarie” proprie delle qualifiche dirigenziali e competenze dirigenziali “derivate” di pertinenza dei responsabili di servizio, sottolineando per questi ultimi la necessità di un atto di conferimento del Sindaco avente natura di delega. L’assegnazione di funzioni ai livelli inferiori sarebbe qualificabile in quest’ultimo caso in termini di subdelega, determinando l’illegittimità del relativo atto.
Il dirigente, in sostanza, esercita le funzioni dirigenziali perché dirigente. L’incarico delimita solo la struttura amministrativa nella quale opera.
Il funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale.
Infine, è da ricordare che negli enti con i dirigenti sono, questi ultimi a conferire ai
funzionari gli incarichi di posizione organizzativa. Adesso che la legge lo consente, v’è una chiara linea di continuità tra la posizione organizzativa e la delega di funzioni, che promana da un medesimo soggetto.
Negli enti privi di dirigenza, l’incarico di posizione organizzativa è assegnato dal Sindaco.
Se il funzionario delega le proprie funzioni ad altri dipendenti, opera una forzatura,
delegando funzioni che non esercita a livello originario ma in virtù di un atto di delega, con il rischio di eccessiva ed ingovernabile frammentazione della gestione."

Nell'attesa di conoscere una vostra opinione in merito a queste mie considerazioni, vi saluto.
D.V.

19-01-2015 11:34
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #19
RE:  Delega di competenze

Ringrazio VENTURA DAN per l'approfondita riflessione, che condivido totalmente, e con la quale, credo, possa in tal senso concludersi la discussione sull'argomento.

30-01-2015 09:50
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ventura_dan
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Messaggio: #20
RE:  Delega di competenze

...grazie a te!
ora aspettiamo che qualche altro collega ci dica a breve come la pensa, ...diversamente..., come dici tu, potremmo ritenere conclusa la discussione sull'argomento.
Saluti
D.V.

30-01-2015 19:51
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