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Delega di competenze
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #1
Delega di competenze

Può un dirigente delegare una posizione organizzativa a firmare tutti i tipi di permessi compresi quelli per effettuare lo straordinario?
A sua volta la posizione organizzativa può delegare questa competenza ad un responsabile di ufficio (cat. Giur. D3)?

27-02-2014 20:49
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE:  Delega di competenze

Il dirigente può delegare, per un periodo di tempo determinato e sulla base di una adeguata motivazione, alcune delle sue attività gestionali ad un titolare di posizione organizzativa. In tale ambito possono rientrare i permessi, compresi quelli per lo straordinario, anche se tale delega appare per molti aspetti eccessivamente ampia, quanto meno in termini di opportunità.
Il titolare di posizione organizzativa no può a sua volta subdelegare tale attività in omaggio al principio di carattere generale per cui il delegato non può a sua volta delegare.

03-03-2014 18:29
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #3
RE:  Delega di competenze

Leggevo che “il soggetto che ha ricevuto da un altro un potere non lo può, a sua volta, trasmettere ad un terzo, a meno che non sia stato autorizzato in tal senso, almeno implicitamente, da chi glielo ha conferito.
Lei cosa ne pensa?

04-03-2014 00:50
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bianco_arturo
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Messaggio: #4
RE:  Delega di competenze

Non sono d'accordo. Il principio fissato dal codice civile è che il delegato non può a sua volta delegare. Peraltro, occorre sempre ricordare che il delegante continua comunque ad esercitare i suoi poteri di indirizzo, sostituzione e controllo.

10-03-2014 22:41
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #5
RE:  Delega di competenze

ripropongo la questione in termini diversi, con riferimento ai Comuni privi della figura dirigenziale e chiedo: può - ai sensi della Legge n. 241/90 - il titolare di posizione organizzativa di un Comune privo di figure dirigenziali delegare o attribuire ad altri dipendenti appartenenti alla struttura la responsabilità del procedimento e la firma finale degli atti ?.
A mio avviso questa possibilità - prevista per i dirigenti - non può essere utilizzata "per analogia" anche dai titolari delle posizioni organizzative.

21-03-2014 09:48
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #6
RE:  Delega di competenze

ripropongo la questione in termini diversi, con riferimento ai Comuni privi della figura dirigenziale e chiedo: può - ai sensi della Legge n. 241/90 - il titolare di posizione organizzativa di un Comune privo di figure dirigenziali delegare o attribuire ad altri dipendenti appartenenti alla struttura la responsabilità del procedimento e la firma finale degli atti ?.
A mio avviso questa possibilità - prevista per i dirigenti - non può essere utilizzata "per analogia" anche dai titolari delle posizioni organizzative.

21-03-2014 09:50
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bianco_arturo
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Messaggio: #7
RE:  Delega di competenze

Nei comuni privi di dirigente la possibilità da parte dei titolari di posizione organizzativa di delegare ad altro personale, nel rispetto dei vincoli dettati dal DLgs n. 150/2009 (dipendente più elevato, periodo limitato, motivazione), è stata ammessa da parte del Ministero dell'Interno con una circolare del 2002, anno in cui questa disposizione è stata introdotta dal legislatore.
La possibilità ai sensi delle previsioni della legge n. 241/1990 che il dirigente/responsabile della unità organizzativa (quindi il titolare di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti) deleghi sul singolo procedimento al responsabile del procedimento la competenza alla adozione del provvedimento finale è, a parere di chi scrive, da considerare ammissibile, sempre che il dipendente sia inquadrato in una categoria che consente tale attribuzione di compiti; la norma non fa distinzione in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'amministrazione. Questa possibilità non è accettata da alcune interpretazioni, con riferimento sia agli enti con i dirigenti che a quelli privi di dirigente.
Arturo Bianco

20-04-2014 09:18
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #8
RE:  Delega di competenze

questa è la circolare di cui parla il dr. Bianco.

Circolare del 22 ottobre 2002
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI


AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
BOLZANO
e, p.c.
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ROMA
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
ROMA
ALL'A.N.C.I.
Via dei Prefetti n. 46
ROMA
ALL'U.P.I.
Piazza Cardelli n. 4
ROMA
ALL'U.N.C.E.M.
Via Palestro n. 30
ROMA

OGGETTO: Limiti di estensibilità delle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145, al personale degli enti locali.


La legge 15 luglio 2002, n. 145, ha dettato norme per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pertanto, le sue disposizioni riguardano prioritariamente l'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, poichè alcune parti del provvedimento introducono principi ai quali non può non riconoscersi una potenziale valenza generale nell'ambito del pubblico impiego, si pone il problema dei limiti nei quali è possibile configurare una loro diretta o mediata incidenza sull'ordinamento degli enti locali.
La problematica ha formato oggetto di esame congiunto con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. nel corso di una apposita riunione che ha fatto registrare convergenze di valutazioni.
Si è innanzitutto considerato l'art. 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale "all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti, � si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni�", oggi trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul quale ha direttamente inciso, per talune parti, la richiamata legge n. 145. E' stato, altresì, considerato il tenore dell'art. 111 dello stesso T.U.O.E.L. a norma del quale "gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del � capo II (recante le norme sulla dirigenza) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
In coerenza con il richiamato quadro normativo, pertanto, si può ritenere che a ciascun ente locale, sia riconosciuta la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi desumibili dalle disposizioni della legge n. 145/2002, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla specifica condizione dell'ente, alle sue esigenze organizzative ed alle sue condizioni strutturali e funzionali.
Si creano così, per gli enti locali, opportunità aggiuntive, conseguenti al superamento di vincoli che, in assenza delle esplicite previsioni della legge 145, avrebbero potuto ritenersi persistentemente preclusivi dell'esercizio della loro potestà di autoorganizzazione.
Ciò vale innanzitutto con riguardo alla disposizione recata dell'art. 2 della legge in esame (che ha introdotto il comma 1 bis nell'art. 17 del dec.leg.vo n. 165/2001) in materia di delega parziale delle funzioni dirigenziali ai dipendenti delle posizioni funzionali più elevate. Conseguentemente, ciascun ente locale potrà prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del T.U.O.E.L., che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare ai propri dipendenti per un periodo determinato alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali, prevedendo una analoga possibilità a favore dei responsabili degli uffici e dei servizi, nei comuni di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Analogamente, è affidato alla fonte regolamentare il recepimento, nel peculiare contesto organizzativo del singolo ente, della disposizione recata dall'art. 7 della legge 145 (che ha introdotto l'art. 23-bis nel decr.leg.vo n. 165/2001) in materia di mobilità tra pubblico e privato.
Si tratta di una disposizione che mira ad un più agevole interscambio del personale dirigenziale tra il settore pubblico e quello privato, ad una più elastica flessibilità di mercato, ed alla offerta di opportunità formative maggiormente diversificate, pur in un quadro di garantita compatibilità con le esigenze delle amministrazioni interessate.
In considerazione degli accresciuti ambiti di discrezionalità che le richiamate disposizioni offrono agli enti per la più adeguata organizzazione delle proprie strutture, si rappresenta l'opportunità che le SS.LL. richiamino su di esse l'attenzione degli amministratori locali nelle forme ritenute più opportune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Malinconico)

21-04-2014 11:49
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martucci_giuseppe_giuseppe
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RE:  Delega di competenze

se ho capito bene la questione - anche se non la condivido perchè nei piccoli comuni i cosiddetti paradirigenti di nomina politica tendono a delegare le questioni pericolose e poco gratificanti, mentre mantengono (come i politici) quelle che danno visibilità e lustro - la possibilità di delegare resta comunque legata ad una previsione regolamentare, in assenza della quale non è praticabile.

10-11-2014 11:13
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bianco_arturo
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RE:  Delega di competenze

Non mi pare strettamente indispensabile la previsione regolamentare, anche se è sicuramente utile. Siamo in presenza di prerogative dirigenziali, quale soggetto dotato dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro.
Arturo Bianco

28-11-2014 02:05
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