| RE:  Assunzione a tempo indeterminato dirigente art. 110 comma 1 Tuel Sulla necessità che i partecipanti ad una selezione ex articolo 110 o ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato, oltre al possesso del titolo di studio della laurea magistrale o specialistica debbano essere in possesso di una anzianità come dirigenti o come dipendenti negli enti locali di categoria D o come posizioni organizzative vi sono opinioni differenziate nella giurisprudenza.
 Arturo Bianco
 
 
 Grazie mille Arturo, ma la domanda è appunto sempre e solo questa:
 un dirigente a tempo determinato ex art. 110, può partecipare ad un concorso per dirigente a tempo indeterminato se non ha l'anzianità di 5 anni di servizio nella PA?
 
 Saresti così gentile da darmi dei riferimenti di queste opinioni giurisprudenziali di cui parli?
 
 Dalla lettura dell'Art. 7 del DPR 70/2013 sembra siano necessari i 5 anni di servizio nella PA.
 Per favore, non iniziamo ora a parlare del dottorato di ricerca o del corso-concorso...
 
 Art. 7 - Reclutamento dei dirigenti
 
 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi
 i dipendenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di
 laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in
 possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
 conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  almeno
 tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso
 alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di  ricerca  o  del
 diploma di laurea. Per i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
 reclutati a seguito di corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e'
 ridotto a  quattro  anni.  Sono,  altresi',  ammessi  i  soggetti  in
 possesso della qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche
 non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo  1,  comma  2,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di
 laurea,  che  hanno  svolto  per  almeno   due   anni   le   funzioni
 dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno  ricoperto
 incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per
 un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma  di
 laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
 titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio
 continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
 internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
 per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
 laurea.
 2. Al corso-concorso selettivo di formazione  di  cui  all'articolo
 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono
 essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui  al
 comma 5 del  medesimo  articolo  28,  i  soggetti  muniti  di  laurea
 specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
 secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca,  o  diploma
 di specializzazione, conseguito presso le scuole di  specializzazione
 individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
 concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca, o master di secondo livello  conseguito  presso  universita'
 italiane o straniere dopo la  laurea  magistrale.  Al  corso-concorso
 possono  essere  ammessi,  altresi',  i  dipendenti  di  ruolo  delle
 pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o
 magistrale, che abbiano compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
 svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
 il possesso della laurea.
 3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di  un
 periodo di  applicazione  presso  amministrazioni  pubbliche,  uffici
 amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
 comunitario  o  internazionale,  secondo  modalita'  determinate  dal
 decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto  legislativo  n.
 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio.
 Durante la partecipazione al corso e nel periodo di  applicazione  e'
 corrisposta una borsa di  studio  a  carico  della  Scuola  nazionale
 dell'amministrazione.
 4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili  riservata  al
 corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'  essere  inferiore  al
 cinquanta per cento.
 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 2 e' abrogato;
 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso  pubblico
 per titoli ed esami»;
 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'accesso  alla
 qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni  ed  enti   di   cui
 all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli  ed
 esami,  indetto  dalle  singole  amministrazioni,  nella  percentuale
 massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto
 del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  stabiliti  i  titoli
 valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1  ed  il  valore
 massimo assegnabile ad ognuno di  essi  nell'ambito  della  procedura
 concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non  puo'  superare  il
 quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
 c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico  per
 esami» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  concorso  pubblico  per
 titoli ed esami»;
 d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole:  «prova  orale»  sono
 aggiunte le seguenti: «, nonche' il  punteggio  conseguito  all'esito
 della valutazione dei titoli»;
 e) all'articolo  6,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
 superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
 «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
 pubbliche di formazione»;
 f) all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
 superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
 «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
 pubbliche di formazione»;
 g)  l'articolo  7   e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   7
 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso
 alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo
 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per  cento
 dei posti da  ricoprire,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di
 formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
 h)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10
 (Graduatoria del concorso). -  1.  Al  corso-concorso  di  formazione
 dirigenziale  sono  ammessi  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
 graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
 posti disponibili di cui all'articolo  7,  comma  1,  maggiorato  del
 venti per cento.
 2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di  ammissione   al
 corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in  base
 al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla
 somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
 orale.  A  parita'  di  merito  trovano   applicazione   le   vigenti
 disposizioni in materia di titoli di preferenza.  La  graduatoria  di
 merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale
 dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della  stessa
 Scuola.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso   nella   Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.»;
 i)  l'articolo  11  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   11
 (Commissioni esaminatrici). -  1.  Le  commissioni  esaminatrici  del
 concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli
 articoli 13 e 14,  sono  nominate  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.»;
 l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12  (Modalita'
 di svolgimento dei corsi). - 1.  Con  decreto  del  Presidente  della
 Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il  Comitato  per
 il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono  stabilite
 le modalita' di svolgimento della fase  di  formazione  generale  del
 corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua,
 dell'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  specialistica  e
 dell'esame finale.»;
 m)  l'articolo  13  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   13
 (Valutazione continua ed esame conclusivo della  fase  di  formazione
 generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua
 una media delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  accedono
 all'esame conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
 l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria  nel  limite  dei
 posti di dirigente in concorso.»;
 n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione
 specialistica).  -  1.  Gli  allievi  che  superano  l'esame  di  cui
 all'articolo   13   vengono   assegnati   alle   amministrazioni   di
 destinazione, scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo
 l'ordine della graduatoria di merito,  per  svolgere  un  periodo  di
 formazione  specialistica  di  quattro  mesi.  Il  Comitato  per   il
 coordinamento  delle  scuole   pubbliche   di   formazione   provvede
 all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le
 Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in  mancanza,  tramite
 la Scuola nazionale dell'amministrazione.
 2. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli
 allievi sostengono un  esame  finale.  Superano  l'esame  finale  gli
 allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
 o)  l'articolo  15  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   15
 (Graduatoria finale del corso-concorso).  -  1.  Le  graduatorie  dei
 vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri che viene pubblicato  sui  siti  internet  delle  scuole  di
 formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e  della  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
 pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica italiana.
 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
 funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle
 amministrazioni di destinazione.»;
 p)  l'articolo  16  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   16
 (Trattamento  economico  degli  allievi).  -  1.  Agli  allievi   del
 corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola  nazionale
 dell'amministrazione corrisponde una borsa  di  studio  stabilita  in
 millecinquecento  euro  mensili  al  netto  degli  oneri  fiscali   e
 previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad  inizio  di
 ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio  corrisposto  dalla
 Scuola    nazionale     dell'amministrazione     sara'     rimborsato
 dall'amministrazione di destinazione finale.
 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
 corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
 trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di
 missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
 di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha
 anticipato. Qualora  il  trattamento  economico  del  dipendente  sia
 inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la  Scuola  nazionale
 dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
 3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici
 sono   collocati    a    disposizione    della    Scuola    nazionale
 dell'amministrazione  con  il   riconoscimento   dell'anzianita'   di
 servizio a tutti gli effetti di legge.»;
 q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica  Amministrazione»,
 ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola  Nazionale
 dell'Amministrazione».
 
 Note all'art. 7:
 - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
 legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dal  presente
 regolamento:
 «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
 seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
 nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
 autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
 concorso per esami indetto  dalle  singole  amministrazioni
 ovvero per corso-concorso selettivo di  formazione  bandito
 dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
 2. (Abrogato).
 3. (Abrogato).
 4. (Abrogato).
 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro per la funzione pubblica  sentita,  per  la  parte
 relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
 pubblica amministrazione, sono definiti:
 a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di
 dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
 corso-concorso;
 b)  la  percentuale  di  posti  che  possono   essere
 riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
 indice i concorsi pubblici per esami;
 c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
 commissioni esaminatrici;
 d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
 prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
 servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
 prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
 riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
 personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
 qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
 direttiva;
 e)  l'ammontare  delle  borse   di   studio   per   i
 partecipanti al corso-concorso.
 6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
 anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
 dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
 organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
 amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
 legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
 comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
 italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
 istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
 formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
 svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
 italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
 pubbliche o private.
 7. (Abrogato).
 7-bis. (Abrogato).».
 - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
 legislativo n. 165 del 2001:
 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
 disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
 l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
 impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
 tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
 regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
 relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
 Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
 sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
 contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
 indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
 umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
 formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
 applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
 privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
 ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
 discriminazione e di violenza morale o psichica.
 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
 amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
 scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
 le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
 autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
 montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
 universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
 amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
 organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
 cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
 CONI.
 3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
 principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
 Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
 ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
 ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
 23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
 dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
 altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
 province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
 fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
 Repubblica.».
 - Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 509  del
 1999, si vedano le note all'art. 4.
 - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
 del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art. 3 (Concorso pubblico per titoli ed esami).  -  1.
 L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
 ed enti di cui all'art. 1, comma 1,  avviene  per  concorso
 pubblico  per  titoli  ed  esami,  indetto  dalle   singole
 amministrazioni, nella percentuale  massima  del  cinquanta
 per cento dei posti da ricoprire.
 2. La percentuale dei posti da riservare  al  personale
 dipendente dell'amministrazione che indice il  concorso  e'
 pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
 2-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
 concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
 ad ognuno di essi nell'ambito della procedura  concorsuale.
 Il valore complessivo  dei  titoli  non  puo'  superare  il
 quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
 - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
 del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art 5 (Modalita' di svolgimento delle selezioni). - 1.
 Il concorso pubblico per titoli  ed  esami  consiste  nello
 svolgimento di due prove scritte e di una prova orale.  Nel
 caso di  concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza  tecnica
 l'amministrazione puo' prevedere una  terza  prova  scritta
 obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla
 verifica  dell'attitudine  all'esercizio  degli   specifici
 compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
 nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica
 inerenti all'esercizio dei compiti cui  il  dirigente  deve
 essere preposto.
 2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  verte
 sulle materie  indicate  nel  bando  di  concorso.  L'altra
 prova,  a  contenuto  pratico,  e'  diretta  ad   accertare
 l'attitudine dei candidati alla soluzione  corretta,  sotto
 il profilo della legittimita', della  convenienza  e  della
 efficienza  ed  economicita'  organizzativa,  di  questioni
 connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
 che ha indetto il concorso.
 3. La  prova  orale  consiste  in  un  colloquio  sulle
 materie indicate nel bando di concorso e mira ad  accertare
 la  preparazione  e  la  professionalita'  del   candidato,
 nonche'  l'attitudine   all'espletamento   delle   funzioni
 dirigenziali. Nell'ambito della prova  orale,  al  fine  di
 valutare la  conoscenza,  da  parte  del  candidato,  della
 lingua straniera ad un livello  avanzato,  e'  prevista  la
 lettura, la traduzione di testi e la conversazione  in  una
 lingua straniera scelta dal candidato tra  quelle  indicate
 nel bando. Nel corso della  prova  orale  e'  accertata  la
 conoscenza a livello avanzato  dell'utilizzo  del  personal
 computer  e  dei  software  applicativi  piu'  diffusi   da
 realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la
 conoscenza da parte del  candidato  delle  problematiche  e
 delle  potenzialita'  connesse  all'uso   degli   strumenti
 informatici in relazione ai processi comunicativi in  rete,
 all'organizzazione  e   gestione   delle   risorse   e   al
 miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
 4. La commissione esaminatrice, al fine  di  assicurare
 la trasparenza amministrativa nell'ambito del  procedimento
 concorsuale, stabilisce, preventivamente, i  criteri  e  le
 modalita'  di  valutazione  delle  prove   concorsuali   da
 formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i
 punteggi da attribuire alle singole prove. La  commissione,
 prima dell'inizio di ciascuna sessione della  prova  orale,
 determina i quesiti  da  porre  ai  singoli  candidati  per
 ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
 a ciascun candidato con estrazione a sorte.
 5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende
 superata  con  un  punteggio  non  inferiore   a   settanta
 centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando
 i voti riportati in  ciascuna  prova  scritta  ed  il  voto
 riportato  nella  prova   orale,   nonche'   il   punteggio
 conseguito all'esito della valutazione dei titoli.».
 - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
 del Presidente della  Repubblica  n.  272  del  2004,  come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.  6  (Ciclo  di  attivita'  formative).  -  1.   I
 vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e,
 anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
 dirigenziale,  sono  tenuti  a  frequentare  un  ciclo   di
 attivita' formative,  organizzato  dalla  Scuola  superiore
 della pubblica amministrazione  su  delibera  conforme  del
 Comitato per il coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di
 formazione.
 2. Il ciclo formativo ha una durata massima  di  dodici
 mesi e si svolge secondo  il  programma  predisposto  dalla
 Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera
 conforme del Comitato per  il  coordinamento  delle  scuole
 pubbliche di formazione. Tale ciclo puo' comprendere  anche
 un periodo di applicazione presso amministrazioni  italiane
 o  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,  aziende
 pubbliche   o   private   e   puo'   svolgersi   anche   in
 collaborazione  con  istituti   universitari   italiani   o
 stranieri  ovvero  con   primarie   istituzioni   formative
 pubbliche o private. La frequenza  al  ciclo  formativo  e'
 obbligatoria ed a tempo pieno.
 3.  Il  programma  di  ciascun  ciclo  formativo   deve
 comunque prevedere tempi e  modalita'  di  valutazione  sia
 delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito
 dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di
 professionalita'  acquisito  al  termine  del  ciclo.   Per
 ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda
 curriculare i risultati della valutazione continua e  della
 verifica  finale.  La  scheda  e'  inserita  nel  fascicolo
 personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione  ai
 fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.».
 |