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permanenza prima sede di lavoro
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pisciottu_maria_nicoletta
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Messaggio: #1
permanenza prima sede di lavoro

Vorrei conoscere il suo parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 14 bis della Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, che ha inserito nel corpo del testo dell'art. 3 del DL. 90/2014 un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione non è derogabile dai contratti collettivi”.
In particolare:
la norma è applicabile ai vincitori dei concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore, oppure riguarda anche i dipendenti che a quella data non avevano maturato il quinquennio in una sede di lavoro?
Può una norma regolamentare, o comunque una disposizione interna dell'Ente, derogare a questo limite individuando situazioni particolari da tutelare?
Condivide l'affermazione che la cessazione da mobilità alla luce del DM 17 marzo 2020 sia da considersi cessazione a tutti gli effetti, avendo perso la sua neutralità in ragione del mutato quadro normativo?

La ringrazio e attendo fiduciosa un sollecito riscontro  

18-09-2020 12:21
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Messaggi in questa discussione
permanenza prima sede di lavoro - pisciottu_maria_nicoletta - 18-09-2020 12:21
RE: permanenza prima sede di lavoro - bianco_arturo - 17-10-2020, 11:10

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