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permanenza prima sede di lavoro - Versione stampabile

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permanenza prima sede di lavoro - pisciottu_maria_nicoletta - 18-09-2020 12:21

Vorrei conoscere il suo parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 14 bis della Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, che ha inserito nel corpo del testo dell'art. 3 del DL. 90/2014 un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione non è derogabile dai contratti collettivi”.
In particolare:
la norma è applicabile ai vincitori dei concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore, oppure riguarda anche i dipendenti che a quella data non avevano maturato il quinquennio in una sede di lavoro?
Può una norma regolamentare, o comunque una disposizione interna dell'Ente, derogare a questo limite individuando situazioni particolari da tutelare?
Condivide l'affermazione che la cessazione da mobilità alla luce del DM 17 marzo 2020 sia da considersi cessazione a tutti gli effetti, avendo perso la sua neutralità in ragione del mutato quadro normativo?

La ringrazio e attendo fiduciosa un sollecito riscontro  


RE: permanenza prima sede di lavoro - bianco_arturo - 17-10-2020 11:10

Gentilissima,
la citata disposizione a mio avviso si applica ai dipendenti che sono assunti a partire dalla data di entrata in vigore della stessa e non ai dipendenti che erano stati assunti in precedenza. Arrivo a questa conclusione, in assenza di una specifica disposizione, sulla base del principio di carattere generale del cd tempus regit actum.
Non vi sono, a mio avviso, i margini perchè una disposizione regolamentare possa derogare da tale regola.
Condivido anche io la tesi della Corte dei Conti dell'Emilia, fatta propria dalla RGS per gli enti cd virtuosi, per cui la mobilità è da intendersi non più neutra per tutti i comuni dopo il citato DM 17 marzo 2020
Cordiali saluti