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Trattamento di trasferta per RLS
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #1
Trattamento di trasferta per RLS

Art. 37 c. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.



Nel caso in cui un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venisse mandato al corso di formazione ex art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, la trasferta potrà essere considerata anch’essa straordinario?

Esempio:
l’orario di lavoro del dipendente termina alle ore 16:00.
Il corso termina alle ore 18:00.
Il lavoratore rientra nella sede di lavoro alle ore 19:00.

Dalle 16:00 alle 18:00 verrà pagato attraverso l’istituto dello straordinario.
Dalle 18:00 alle 19:00 (tempo di viaggio) sarà pagato sempre come straordinario?

Messaggio modificato il: 18-06-2015 alle 15:31 da quartarone_giovanni.

18-06-2015 15:26
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Trattamento di trasferta per RLS - quartarone_giovanni - 18-06-2015 15:26
RE: Trattamento di trasferta per RLS - bianco_arturo - 26-06-2015, 17:34
RE: Trattamento di trasferta per RLS - martucci_giuseppe_giuseppe - 29-06-2015, 12:22
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