RE: Fondo posizioni organizzative
La estensione alle unioni dei comuni delle norme di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019 è negata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 4/2021. Se i comuni cedono alle unioni proprie capacità assunzionali, queste non possono essere utilizzate per finanziare aumenti della spesa per il salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni. Per dare corso a tale incremento è necessario che i comuni cedano quote di spesa per il salario accessorio del personale. Tali quote vanno inserite nel fondo ex articolo 67, comma 2, lettera e), CCNL 21.5.2018, vanno in deroga al tetto del salario accessorio e possono essere dalla contrattazione decentrata destinate al finanziamento del salario accessorio degli incaricati di EQ.
Arturo Bianco
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