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Fondo posizioni organizzative - tolu_angelo - 23-06-2023 12:18
Il comma 2 art. 23 Dlgs 75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. RE: Fondo posizioni organizzative - bianco_arturo - 13-08-2023 07:55
La estensione alle unioni dei comuni delle norme di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019 è negata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 4/2021. Se i comuni cedono alle unioni proprie capacità assunzionali, queste non possono essere utilizzate per finanziare aumenti della spesa per il salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni. Per dare corso a tale incremento è necessario che i comuni cedano quote di spesa per il salario accessorio del personale. Tali quote vanno inserite nel fondo ex articolo 67, comma 2, lettera e), CCNL 21.5.2018, vanno in deroga al tetto del salario accessorio e possono essere dalla contrattazione decentrata destinate al finanziamento del salario accessorio degli incaricati di EQ. |