RE: permanenza prima sede di lavoro
Gentilissima,
la citata disposizione a mio avviso si applica ai dipendenti che sono assunti a partire dalla data di entrata in vigore della stessa e non ai dipendenti che erano stati assunti in precedenza. Arrivo a questa conclusione, in assenza di una specifica disposizione, sulla base del principio di carattere generale del cd tempus regit actum.
Non vi sono, a mio avviso, i margini perchè una disposizione regolamentare possa derogare da tale regola.
Condivido anche io la tesi della Corte dei Conti dell'Emilia, fatta propria dalla RGS per gli enti cd virtuosi, per cui la mobilità è da intendersi non più neutra per tutti i comuni dopo il citato DM 17 marzo 2020
Cordiali saluti
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