RE: Lavoro accessorio Ente Locale
Il lavoro accessorio (articoli 70 e seguenti DLgs 276/2003) è utilizzabile da parte delle PA. Per gli ex dipendenti vale il divieto di assunzione ex legge 724/1994 se collocato in quiescenza per anzianità e quello di essere utilizzato nelle stesse attività svolte nell'ultimo anno. Le tipologie di attività devono avere un carattere straordinario e non essere riferite allo svolgimento di compiti ordinari. Le metodologie di ricorso all'istituto vanno fissate dall'ente, in particolare per le procedure di scelta dei soggetti. Gli oneri entrano sia nella spesa di personale che nella spesa per le assunzioni flessibili. Per le modalità di utilizzazione rivolgersi ai centri autorizzati e, in primo luogo, all'Inps. Si ricordano i tetti di compenso (non più di 5.000 euro l'anno e non più di 2.000 con un solo committente, nel 2013 tetto con lo stesso committente pubblico di 3.000 euro). Le modalità sono decise dall'ente. Gli obblighi contributivi sono assolti con l'acquisto del cd voucher.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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