RE: art. 43 legge 449 del 1997
La disposizione citata, comma 5, articolo 43, legge n. 449/1997, sembra applicabile in quanto non è stata modificata nè in modo espresso nè in modo implicito. Per cui si possono destinare alla incentivazione del personale e dei dirigenti una quota di risorse provenienti dal raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, obiettivi che devono sicuramente eccedere quelli minimi fissati dal legislatore.
Si hanno dei dubbi sul fatto che queste risorse, anche alla luce delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 51/2011), possano andare in questi anni in deroga al tetto al fondo per le risorse decentrate.
Si ritiene che per la utilizzazione di questa voce non sia necessaria l'adozione di uno specifico regolamento, vincolo che è riferito dalla disposizione esclusivamente alle sponsorizzazioni.
Questa disposizione si aggiunge alle molto più ampie e ricche previsioni dettate dal DL n. 98/2011, risorse che peraltro possono consentire il superamento del tetto del fondo 2010. Ovviamente le disposizioni non possono incidere sullo stesso obiettivo di risparmio.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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