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art. 43 legge 449 del 1997   - Versione stampabile

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art. 43 legge 449 del 1997   - nardi_giulio - 05-09-2012 09:09

L’ art.15 lett. d) del CCNL del 01.04.1999 come integrato dal successivo art. 4 comma 4 CCNL 5/10/2001 consente di integrare le risorse del fondo incentivante del personale dipendente, con “particolare riferimento” [n.d.r. non si dice “esclusivo riferimento] alle seguenti tre inziative :

1. sponsorizzazioni e/o collaborazioni con privati o enti onlus per interventi/servizi/prestazioni/acquisto beni inseriti nei programmi di spesa ordinaria (il 30% va in economiadi bilancio, il 65% nel bilancio e il 5 % è la quota incentivo che transita nel fondo)
2. convenzioni per fornire ai soggetti convenzionati servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari a titolo oneroso (convenzioni con altri enti di minori dimensioni, il 50% netto è economia di bilancio
3. contributi per fornire (a titolo oneroso) consulenze e servizi aggiuntivi rispetto agli ordinari (serve un apposito regolamento e il 30% va nel fondo incentivante)

Senza entrare nello specifico e nella casistica elaborata da Aran esperti ed operatori relativamente su queste tre voci si pone attenzione su un’ulteriore aspetto.

L’art. 43 della L.449/1997 a cui la norma contrattuale inesame vuole dare applicazione testualmente e nella sua completezza recita:

43. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (196).
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione (197).
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione (198).
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari».
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (199).

Di particolare interesse è il comma 5 dove sembrerebbe che possono essere utilizzati una quota di risparmi di gestione .

1) E’ possibile che anche un Comune applichi questa norma prevedendo specifici indicatori in sede di peg/pdo e poi destini una quota del risparmio previo accertmanto del servizi di controllo interno /nucleo di valutazione/OIV, vale a dire in un ciclo corretto di programmazione, gestione e verifica successiva ?

2) In caso di risposta affermativa è necessaria come per le sponsorizzazioni una disciplina regolamentare interna dell’Ente e d quale norma sarebbe prevista ?

3) Sempre in caso di risposta affermativa circa l’applicabilità della norma anche agli enti locali come si coordina e si rapporta con la previsione dei cd. Piani i razionalizzazione di cui all’art. 16 del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011?


RE: art. 43 legge 449 del 1997   - bianco_arturo - 14-10-2012 16:52

La disposizione citata, comma 5, articolo 43, legge n. 449/1997, sembra applicabile in quanto non è stata modificata nè in modo espresso nè in modo implicito. Per cui si possono destinare alla incentivazione del personale e dei dirigenti una quota di risorse provenienti dal raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, obiettivi che devono sicuramente eccedere quelli minimi fissati dal legislatore.
Si hanno dei dubbi sul fatto che queste risorse, anche alla luce delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 51/2011), possano andare in questi anni in deroga al tetto al fondo per le risorse decentrate.
Si ritiene che per la utilizzazione di questa voce non sia necessaria l'adozione di uno specifico regolamento, vincolo che è riferito dalla disposizione esclusivamente alle sponsorizzazioni.
Questa disposizione si aggiunge alle molto più ampie e ricche previsioni dettate dal DL n. 98/2011, risorse che peraltro possono consentire il superamento del tetto del fondo 2010. Ovviamente le disposizioni non possono incidere sullo stesso obiettivo di risparmio.
Cordiali saluti
Arturo Bianco