RE: Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno
Si conviene con la considerazione che, sulla base delle disposizioni oggi in vigore, la trasformazione di un posto istituito come part time in tempo pieno sia da considerare una nuova assunzione: quindi si copre una delle cessazioni intervenute nell'anno precedente per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità. Il legislatore non prevede alcuna deroga nel caso in cui il completamento dell'orario avvenga a carico di altro ente. Nel caso in cui la convenzione intervenga nell'ambito del part time si ricorda che prestazioni aggiuntive possono essere richieste di regola fino al tetto delle 36 ore (o 35 se questo fosse il carico di lavoro del vigile), con una remunerazione che è maggiorata.
Si conviene che sulla base del comma 557 della legge finanziaria 2005 i comuni non soggetti al patto, le unioni e le comunità montane possono utilizzare personale di altro ente locale, previa autorizzazione, anche se lo stesso è a tempo pieno, per cui ovviamente anche nel caso di personale in part time per una quota superiore al 50% (si ricorda che per i dipendenti pubblici in part time fino al 50% non vale il principio della esclusività della loro prestazione lavorativa). In via interpretativa il Consiglio di Stato e, sulla sua scorta, il Ministero dell'Interno hanno chiarito che si applica comunque il tetto delle 48 ore settimanali medie nell'ultimo quadrimestre previsto dal DLgs n. 66/2003 per tutti i lavoratori. Per cui l'altro comune, se ha meno di 5.000 abitanti, può assumere questo dipendente a tempo determinato al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo massimo di impegno che, sommato a quello dell'ente presso cui il dipendente presta servizio, non superi le 48 ore medie settimanali.
Arturo Bianco
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