RE: LEGGE 122/2010
Sulla base della normativa in vigore prima del DL 78/2010, cioè il comma 562 della legge finanziaria 2007, potete effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del personale cessato nell'anno precedente, entro il tetto della spesa per il personale del 2004 e se il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente non supera il 50%.
Sulla base del DL 78/2010 si aggiunge per l'anno 2010 il divieto di effettuare assunzioni se non rispettate il tetto alla spesa per il personale del 2004.
Dall'anno 2011 si aggiunge sicuramente il divieto di effettuare assunzioni se la vostra spesa per il personale supera il 40% della spesa corrente.
E' inoltre incerto al momento se negli eell non soggetti al patto di stabilità il tetto alle assunzioni sarà costituito, come negli eell soggetti al patto, dal 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. L'Anci (tesi convincente a parere di chi scrive) si è espressa perchè si continui ad applicare il tetto del personale cessato nell'anno precedente. La Corte dei Conti del Piemonte, in modo non sviluppato ed argomentato, sembra sostenere la estensione anche agli enti non soggetti del nuovo limite previsto per quelli soggetti, cioè il 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Arturo Bianco
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