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LEGGE 122/2010 - Versione stampabile

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LEGGE 122/2010 - montanucci_amalia - 24-08-2010 11:58

Il nostro ente non è sottoposto al patto di stabilità in quanto di popolazione inferiore a 5000 abitanti. La programmazione del fabbisogno di personale deliberata nel 2010 in occasione dell'approvazione del bilancio 2010, prevedeva la copertura di un posto cat B tempo indeterminato, in quanto a marzo 2010 abbiamo avuto una cessazione pr la stessa categoria. Poi il fabbisogno è stato modificato in quanto si è avuto un ulteriore pensionamento a giugno 2010 di personale amministrativo di categoria C, pertanto abbiamo integrato la delibera al fine di prevedere la relativa copertura. Si pensava di procedere con i bandi di mobilità volontaria e qualora non vi fossero state domande in tal senso, di procedere con il concorso pubblico.
Ora sono sorte delle perplessità alla luce di quanto stabilito dalla legge 122/2010. Se dobbiamo effettuare le assunzioni a tempo indeterminato entro il limite delle cessazione verificatesi nel precedente anno a nostro avviso potremmo tranquillamente effettuare tutte le operazioni concorsuali con calma e procedere alle relative assunzioni nell'anno 2011.
Se invece rientriamo nel vincolo del limite del 20%, come facciamo a effettuare le relative assunzioni? Se le cessazioni sono avvenute nel 2010, possono le assunzioni essere fatte nel 2010?


RE: LEGGE 122/2010 - bianco_arturo - 03-10-2010 19:00

Sulla base della normativa in vigore prima del DL 78/2010, cioè il comma 562 della legge finanziaria 2007, potete effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del personale cessato nell'anno precedente, entro il tetto della spesa per il personale del 2004 e se il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente non supera il 50%.
Sulla base del DL 78/2010 si aggiunge per l'anno 2010 il divieto di effettuare assunzioni se non rispettate il tetto alla spesa per il personale del 2004.
Dall'anno 2011 si aggiunge sicuramente il divieto di effettuare assunzioni se la vostra spesa per il personale supera il 40% della spesa corrente.
E' inoltre incerto al momento se negli eell non soggetti al patto di stabilità il tetto alle assunzioni sarà costituito, come negli eell soggetti al patto, dal 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. L'Anci (tesi convincente a parere di chi scrive) si è espressa perchè si continui ad applicare il tetto del personale cessato nell'anno precedente. La Corte dei Conti del Piemonte, in modo non sviluppato ed argomentato, sembra sostenere la estensione anche agli enti non soggetti del nuovo limite previsto per quelli soggetti, cioè il 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Arturo Bianco


RE: LEGGE 122/2010 - quartarone_giovanni - 20-10-2010 18:00

Ecco come si è espressa la CdC sez. Lombardia con parere 95/2010
le assunzioni sono bloccate quando si dedica al personale più del 40% delle uscite correnti (articolo 14, comma 9 della legge 133/2008), mentre negli altri casi è sufficiente non sforare la spesa sostenuta nel 2004, purché i nuovi ingressi non superino il numero delle cessazioni dell'anno precedente (articolo 1, comma 562 della legge 296/2006).


RE: LEGGE 122/2010 - bianco_arturo - 18-11-2010 00:49

Il parere della sezione della Corte dei Conti della Lombardia, che modifica un precedente parere reso dalla stessa, si pone in contraddizione con pareri resi da altre sezioni regionali, per cui la questione è stata devoluta alla sezione nazionale autonomie, che è chiamata a risolvere i contrasti interpretativi ed a risolvere le questioni dubbie.
L'Anci ha dal canto suo portato la questione in Conferenza Stato Città per arrivare in questa sede ad un chiarimento che offra una lettura estensiva della norma.