autorizzazione art.1 comma 557 della Legge 311/2004
UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004
Ai fini dell’utilizzo di dipendente di altro comune per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, ( “i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”) il Comune di appartenenza può rifiutare l’autorizzazione, in assenza di ogni qualsivoglia incompatibilità.
|