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autorizzazione art.1 comma 557 della Legge 311/2004 - Versione stampabile

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autorizzazione art.1 comma 557 della Legge 311/2004 - matacena_antonio - 14-06-2016 12:44

UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

Ai fini dell’utilizzo di dipendente di altro comune per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro  ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, ( “i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”) il Comune di appartenenza può rifiutare l’autorizzazione, in assenza di ogni qualsivoglia incompatibilità.


RE: autorizzazione art.1 comma 557 della Legge 311/2004 - bianco_arturo - 29-07-2016 14:36

Il comune da cui si dipende può rifiutare l'autorizzazione sulla base di una specifica ed adeguata motivazione. Essa può essere riferita, ad esempio, a carichi di lavoro aggiuntivi che possono richiedere prestazioni extra orario, come per le posizioni organizzative, e/o utilizzazione della reperibilità.
Arturo Bianco