Straordinario e privacy
Qualora la contrattazione collettiva preveda, oltre al rispetto dei limiti massimi per la prestazione, da parte dei dipendenti, di lavoro straordinario, anche l’obbligo di comunicazione al sindacato del numero di ore di lavoro straordinario svolto, la mancata osservanza di tale obbligo configura oggettivamente condotta antisindacale che, come tale, può essere sanzionata mediante il procedimento speciale previsto dall’art. 28, Legge 300/70.
Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 17/4/2004 n. 7347
Quesiti
Il CCNL Regioni e autonomie locali contiene questo obbligo?
L’organizzazione sindacale come può verificare che non siano state superate le 180 ore di cui all’art. 14 c. 4 del CCNL 01.04.1999?
La richiesta delle OO.SS. va in contrasto con quanto disposto dal garante della privacy?
L’ente come deve comportarsi nel caso venga fatta richiesta di questo tipo dall’O.S.?
Quali dati può fornire senza ledere la privacy, e senza commettere condotta antisindacale?
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_...ITALIAOGGI
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