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Straordinario e privacy - quartarone_giovanni - 04-09-2014 18:40
Qualora la contrattazione collettiva preveda, oltre al rispetto dei limiti massimi per la prestazione, da parte dei dipendenti, di lavoro straordinario, anche l’obbligo di comunicazione al sindacato del numero di ore di lavoro straordinario svolto, la mancata osservanza di tale obbligo configura oggettivamente condotta antisindacale che, come tale, può essere sanzionata mediante il procedimento speciale previsto dall’art. 28, Legge 300/70. RE: Straordinario e privacy - bianco_arturo - 18-09-2014 19:29
L'articolo 14, comma 3, primo periodo del CCNL regioni ed autonomie locali 1.4.1999 prevede testualmente che: "Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi". Per cui in questo comparto le informazioni vengono rese in modo da consentire la verifica dell'andamento complessivo della gestione del lavoro straordinario e non richieste di verifica di singole posizioni. Si sottolinea che per la sentenza del Tar di Milano 2288/2014 invece l'accesso delle organizzazioni sindacali agli esiti delle attività finalizzate alla verifica della sicurezza sul lavoro sono consentiti. |