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art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando
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betti_giuliano
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art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando

La contrattazione integrativa degli enti concernente l'applicazione dell'art.31 del CCNL 16-18 Area Funzioni Locali (Clasuola di salvaguardia economica) è quantomeno variegata limitandosi in alcuni casi alla mera ripetizione della disciplina contrattuale con la sola indicazione della % del differenziale della retribuzione di posizione da riconoscere nel caso in cui " a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico" fino a ricomprendere nel dettaglio tutte le casistiche di applicazione ovvero di non applicazione della suddetta clausola.

In relazione alle distinte casistiche applicative si chiede se un dirigente di ente locale che abbia dato il proprio assenso ad un comando triennale presso amministrazione di altro comparto e che sia poi rientrato anticipatamente dal suddetto comando richiamato dall'ente di appartenenza possa invocare l'applicazione della clausola di salvaguardia qualora la retribuzione della posizione riconosciuta per il nuovo incarico risultasse inferiore a quella del precedente incarico conferito per un ufficio dirigenziale non più contemplato nella nuova macrostruttura dell'ente.

Pur non trattandosi di revoca del precedente incarico dirigenziale potrebbe essere richiamato in senso affermativo al riconoscimento del differenziale di posizione l'orientamento ARAN CFL60a che testualmente recita:

La clausola di salvaguardia è, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 31, applicabile a quei processi di riorganizzazione che comportino la revoca dell’incarico in corso. Si ritiene che l’adozione di un nuovo regolamento aziendale che non preveda più la struttura su cui è affidato l’incarico possa rientrare in tale casistica.

Sarebbe eventualmente legittima l'applicazione della clausola di salvaguardia solo fino alla scadenza teorica del precedente incarico triennale senza il riconoscimento del differenziale di posizione ridotto di 1/3 in ciascuno dei 2 anni successivi alla scadenza teorica fino ad azzerarsi come invece previsto dalla disciplina contrattuale?

Grazie a chi volesse cortesemente rispondere.

30-09-2024 12:24
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando

A mio avviso la clausola di salvaguardia previste per i dirigenti delle funzioni locali non si applica a quelli che rientrano da un periodo di comando in altra PA. Essa si applica solamente ai dirigenti che hanno dallo stesso ente avuto, con cessazione di quello precedente, un incarico di "minore rilievo. Il tutto nello stesso ente
Arturo Bianco

02-02-2025 19:39
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betti_giuliano
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RE:  art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando

bianco_arturo ha Scritto:

A mio avviso la clausola di salvaguardia previste per i dirigenti delle funzioni locali non si applica a quelli che rientrano da un periodo di comando in altra PA. Essa si applica solamente ai dirigenti che hanno dallo stesso ente avuto, con cessazione di quello precedente, un incarico di "minore rilievo. Il tutto nello stesso ente
Arturo Bianco


La ringrazio per la risposta.

Le chiedo ad integrazione se ritiene conforme alla disciplina contrattuale in materia di clausola di salvaguardia come confermata dall'art. 42 comma 3 del CCNL 19-21 Area Funzioni Locali l'inserimento nel ccdi dell'ente dell'espressa previsione che la stessa clausola di salvaguardia non trova applicazione in caso di modifica dell'incarico dirigenziale (che non è revocato e rimane confermato per la durata originaria) con passaggio di alcune linee funzionali ad altre posizioni dirigenziali e conseguente ripesatura della posizione con attribuzione di un importo della retribuzione di posizione inferiore .


25-02-2025 23:37
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bianco_arturo
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RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando

A mio avviso la possibilità di introdurre tale clausola è possibile, ma non mi risultano lettura interpretative consolidate.
Arturo Bianco

02-03-2025 08:34
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betti_giuliano
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Messaggio: #5
RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando

Quindi in assenza di clausola del ccdi che lo preveda il dirigente a cui sono state ridotte le linee funzionali assegnate con riduzione della retribuzione posizione senza revoca esplicita dell'incarico originario la cui durata originaria risulta confermata potrebbe legittimamente richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia? E se l'ente non avesse le risorse sul fondo per finanziarla in quanto non ci sono economie di dpesa nell'operazione potrebbe iscrivere ulteriori risorse variabili a copertura o deve necessariamente rivedere la misura della clausola ?

02-03-2025 22:22
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