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art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - Versione stampabile

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art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - betti_giuliano - 30-09-2024 12:24

La contrattazione integrativa degli enti concernente l'applicazione dell'art.31 del CCNL 16-18 Area Funzioni Locali (Clasuola di salvaguardia economica) è quantomeno variegata limitandosi in alcuni casi alla mera ripetizione della disciplina contrattuale con la sola indicazione della % del differenziale della retribuzione di posizione da riconoscere nel caso in cui " a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico" fino a ricomprendere nel dettaglio tutte le casistiche di applicazione ovvero di non applicazione della suddetta clausola.

In relazione alle distinte casistiche applicative si chiede se un dirigente di ente locale che abbia dato il proprio assenso ad un comando triennale presso amministrazione di altro comparto e che sia poi rientrato anticipatamente dal suddetto comando richiamato dall'ente di appartenenza possa invocare l'applicazione della clausola di salvaguardia qualora la retribuzione della posizione riconosciuta per il nuovo incarico risultasse inferiore a quella del precedente incarico conferito per un ufficio dirigenziale non più contemplato nella nuova macrostruttura dell'ente.

Pur non trattandosi di revoca del precedente incarico dirigenziale potrebbe essere richiamato in senso affermativo al riconoscimento del differenziale di posizione l'orientamento ARAN CFL60a che testualmente recita:

La clausola di salvaguardia è, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 31, applicabile a quei processi di riorganizzazione che comportino la revoca dell’incarico in corso. Si ritiene che l’adozione di un nuovo regolamento aziendale che non preveda più la struttura su cui è affidato l’incarico possa rientrare in tale casistica.

Sarebbe eventualmente legittima l'applicazione della clausola di salvaguardia solo fino alla scadenza teorica del precedente incarico triennale senza il riconoscimento del differenziale di posizione ridotto di 1/3 in ciascuno dei 2 anni successivi alla scadenza teorica fino ad azzerarsi come invece previsto dalla disciplina contrattuale?

Grazie a chi volesse cortesemente rispondere.