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art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - betti_giuliano - 30-09-2024 12:24
La contrattazione integrativa degli enti concernente l'applicazione dell'art.31 del CCNL 16-18 Area Funzioni Locali (Clasuola di salvaguardia economica) è quantomeno variegata limitandosi in alcuni casi alla mera ripetizione della disciplina contrattuale con la sola indicazione della % del differenziale della retribuzione di posizione da riconoscere nel caso in cui " a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico" fino a ricomprendere nel dettaglio tutte le casistiche di applicazione ovvero di non applicazione della suddetta clausola. RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - bianco_arturo - 02-02-2025 19:39
A mio avviso la clausola di salvaguardia previste per i dirigenti delle funzioni locali non si applica a quelli che rientrano da un periodo di comando in altra PA. Essa si applica solamente ai dirigenti che hanno dallo stesso ente avuto, con cessazione di quello precedente, un incarico di "minore rilievo. Il tutto nello stesso ente RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - betti_giuliano - 25-02-2025 23:37
bianco_arturo ha Scritto: A mio avviso la clausola di salvaguardia previste per i dirigenti delle funzioni locali non si applica a quelli che rientrano da un periodo di comando in altra PA. Essa si applica solamente ai dirigenti che hanno dallo stesso ente avuto, con cessazione di quello precedente, un incarico di "minore rilievo. Il tutto nello stesso ente Arturo Bianco La ringrazio per la risposta. Le chiedo ad integrazione se ritiene conforme alla disciplina contrattuale in materia di clausola di salvaguardia come confermata dall'art. 42 comma 3 del CCNL 19-21 Area Funzioni Locali l'inserimento nel ccdi dell'ente dell'espressa previsione che la stessa clausola di salvaguardia non trova applicazione in caso di modifica dell'incarico dirigenziale (che non è revocato e rimane confermato per la durata originaria) con passaggio di alcune linee funzionali ad altre posizioni dirigenziali e conseguente ripesatura della posizione con attribuzione di un importo della retribuzione di posizione inferiore . RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - bianco_arturo - 02-03-2025 08:34
A mio avviso la possibilità di introdurre tale clausola è possibile, ma non mi risultano lettura interpretative consolidate. RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - betti_giuliano - 02-03-2025 22:22 Quindi in assenza di clausola del ccdi che lo preveda il dirigente a cui sono state ridotte le linee funzionali assegnate con riduzione della retribuzione posizione senza revoca esplicita dell'incarico originario la cui durata originaria risulta confermata potrebbe legittimamente richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia? E se l'ente non avesse le risorse sul fondo per finanziarla in quanto non ci sono economie di dpesa nell'operazione potrebbe iscrivere ulteriori risorse variabili a copertura o deve necessariamente rivedere la misura della clausola ? RE: art.31-Clausola salvaguardia dirigenza-Dirigente in comando - bianco_arturo - 23-03-2025 17:26
Ribadisco che la norma contrattuale è dettata nel caso di revoca di un incarico dirigenziale con assegnazione di un nuovo incarico che determina una minore indennità di posizione. Non vi sono letture consolidate sulla ipotesi in cui il taglio della indennità di posizione derivi dalla modifica degli incarichi assegnati senza revoca. La mia risposta personale è positiva. Queste risorse devono essere finanziate dal fondo, per cui in cado di non capienza si deve provvedere comunque all'interno del fondo, quindi anche con taglio delle indennità di posizione in godimento da parte dei dirigenti. |