permanenza prima sede di lavoro
Vorrei conoscere il suo parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 14 bis della Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, che ha inserito nel corpo del testo dell'art. 3 del DL. 90/2014 un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione non è derogabile dai contratti collettivi”.
In particolare:
la norma è applicabile ai vincitori dei concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore, oppure riguarda anche i dipendenti che a quella data non avevano maturato il quinquennio in una sede di lavoro?
Può una norma regolamentare, o comunque una disposizione interna dell'Ente, derogare a questo limite individuando situazioni particolari da tutelare?
Condivide l'affermazione che la cessazione da mobilità alla luce del DM 17 marzo 2020 sia da considersi cessazione a tutti gli effetti, avendo perso la sua neutralità in ragione del mutato quadro normativo?
La ringrazio e attendo fiduciosa un sollecito riscontro
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