Regime di prorogatio
Art. 3 DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293
Proroga degli organi - Regime degli atti
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. ((2))
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
Quesito
Alla luce della normativa citata è possibile inserire il seguente comma in un comune provvisto di dirigenza?
La durata minima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di due anni e non può essere superiore al mandato del Dirigente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Dirigente e le nuove nomine del Dirigente, l’incaricato, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.
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