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Lavoratori pubblici in comando presso cooperativa
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #1
Lavoratori pubblici in comando presso cooperativa

Un’ipab può assegnare in comando al gestore (cooperativa) propri dipendenti a suo tempo assunti come operatori socio sanitari. Si parla di dipendenti pubblici in comando presso una cooperativa.
Se si potesse qual è la norma giuridica che lo consente?

10-05-2014 11:53
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Lavoratori pubblici in comando presso cooperativa

L'Ipab è una pubblica amministrazione e, quindi, si applicano ad essa i vincoli dettati dal DLgs n. 165/2001. Essi non consentono ad avviso di chi scrive la assegnazione di personale in comando ad un privato che gestisce un servizio per conto dell'Ipab, e ciò sulla base del principio di cui all'articolo 31 del DLgs n. 165/2001 del trasferimento del ramo d'azienda. Molte pubbliche amministrazioni praticano il comando in via di fatto per evitare tensioni con il personale.
Arturo Bianco

25-05-2014 21:40
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quartarone_giovanni
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Messaggio: #3
RE: Lavoratori pubblici in comando presso cooperativa

Articolo 31 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' (Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

ma nella norma si parla di "personale che passa alle dipendenze di tali soggetti".
Perché non si può fare?

25-05-2014 22:10
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bianco_arturo
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Messaggio: #4
RE: Lavoratori pubblici in comando presso cooperativa

Il comando è un istituto che è ammesso in primo luogo esclusivamente tra pubbliche amministrazioni. Esso ha inoltre un obbligo di motivazione, con riferimento ad esigenze che hanno un carattere transitorio, tanto che la assegnazione temporanea è oggi consentita nel tetto massimo di 3 anni. Il riferimento all'articolo 31 del DLgs n. 165/2001 è il riferimento alla forma ordinaria di assegnazione del personale in caso di esternalizzazione della gestione di un servizio. Il che ricordiamo che deve determinare anche la cancellazione dei posti dalla dotazione organica.

28-05-2014 19:34
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