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Stabilizzazione cococo
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ventura_dan
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Messaggio: #1
Stabilizzazione cococo

Gentile dott. Bianco
I lavoratori autonomi già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere all’1/1/2008, e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione..possono essere stabilizzati...? ...se la risposta è positiva...quali sono le modalità corrette per poterle effettuare... e a quali...vincoli, finanziari e non, bisogna far riferimento...???
...inoltre all'art. 4 comma 6-quater D.L. 101/2013 si legge:
"Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560,della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo [...] procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni."
...cosa significa...?
...se questo personale alla data di uscita della Legge 296/2006 sopra citata, risultava già assunta mediante proroga di contratto cococo scaturente da selezione pubblica per soli titoli, può comunque aspirare...a domanda,...all'assunzione a tempo indeterminato...???
Grazie e saluti.
D.V.

Messaggio modificato il: 07-03-2014 alle 11:30 da ventura_dan.

07-03-2014 10:11
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Stabilizzazione cococo

Un cococo che ha maturato almeno 3 anni di anzianità nell'ente può partecipare ad un concorso pubblico con valorizzazione di tale punteggio e/o di coloro cha hanno maturato almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente come dipendenti a tempo determinato. Tali oneri devono rientrare nel tetto del 50% della spesa che l'ente può destinare a nuove assunzioni. Il legislatore non pone un limite temporale al periodo in cui tale requisito può essere utilizzato.
Se l'ente ha assunto a tempo determinato un cococo con esperienza almeno triennale e lo ha assunto tramite concorso anche riservato interamente per titoli ed esami, quindi se ha fatto ricorso al comma 560 della legge finanziaria 2007, può stabilizzare (nel tetto del 50% della spesa che può destinare a nuove assunzioni) tale soggetto fino al 31.12.2006.

10-03-2014 23:01
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