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RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
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matacena_antonio
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Messaggio: #1
RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE

La Corte dei Conti, sez. Autonomie con delibera n. 27/2013 interpreta il comma 557 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 come obbligo , inderogabile, di ridurre la spesa del personale rispetto all’anno precedente (al di là di ogni evidenza letterale e sistematica).
Ciò implica una enorme penalizzazione per gli Enti, che in alcuni caso, seguendo tale lettura, non riescono neanche a coprire il turn over del precedente anno nei termini consentiti dalla legge, ossia nei limiti del 40%, ai sensi dell’art. 76, comma 7 dl 112/2008.
Un esempio potrà meglio chiarire quanto evidenziato: se un Ente ha subito 5 cessazioni a gennaio del 2013, in tale annualità avrà registrato un consistente calo della spesa. Per effetto di quanto sostenuto dalla Corte, nel 2014 lo stesso ente non potrà neppure coprire il turn over al 40%, ossia effettuare le n. 2 assunzioni consentite, perché questo produrrebbe un temporaneo incremento della spesa nel 2014 rispetto al 2013.
Se invece si guarda alla dinamica complessiva, evidentemente nell’ambito del triennio, la mera applicazione del limite del 40% produce un considerevole abbattimento delle spese.
Vorrei conoscere il Suo autorevole parere.
La ringrazio Antonio MATACENA

18-01-2014 12:03
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bianco_arturo
Moderatore


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Messaggio: #2
RE: RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE

Gentilissimo,
la lettura data dal parere citato della sezione autonomie della Corte dei Conti è sicuramente assai restrittivo e determina limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore. Occorre anche considerare, per la verità, che il cd effetto prenotativo previsto da 4 sezioni regionali di controllo della magistratura contabile per eliminare tale effetto era frutto di una interpretazione "creativa". Speriamo che il legislatore voglia affrontare il tema.
Nel frattempo l'unico suggerimento possibile è quello di non determinare ulteriori ritardi da parte degli enti locali. Nell'esempio da Lei fatto, l'ente può da subito tentare le assunzioni in mobilità e può predisporre da subito le eventuali procedure per le assunzioni in modo che, quanto meno, dai primi giorni dell'anno successivo possa dare corso alle assunzioni in sostituzione dei cessati.
Cordiali saluti
Arturo Bianco

20-02-2014 01:26
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