RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
La Corte dei Conti, sez. Autonomie con delibera n. 27/2013 interpreta il comma 557 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 come obbligo , inderogabile, di ridurre la spesa del personale rispetto all’anno precedente (al di là di ogni evidenza letterale e sistematica).
Ciò implica una enorme penalizzazione per gli Enti, che in alcuni caso, seguendo tale lettura, non riescono neanche a coprire il turn over del precedente anno nei termini consentiti dalla legge, ossia nei limiti del 40%, ai sensi dell’art. 76, comma 7 dl 112/2008.
Un esempio potrà meglio chiarire quanto evidenziato: se un Ente ha subito 5 cessazioni a gennaio del 2013, in tale annualità avrà registrato un consistente calo della spesa. Per effetto di quanto sostenuto dalla Corte, nel 2014 lo stesso ente non potrà neppure coprire il turn over al 40%, ossia effettuare le n. 2 assunzioni consentite, perché questo produrrebbe un temporaneo incremento della spesa nel 2014 rispetto al 2013.
Se invece si guarda alla dinamica complessiva, evidentemente nell’ambito del triennio, la mera applicazione del limite del 40% produce un considerevole abbattimento delle spese.
Vorrei conoscere il Suo autorevole parere.
La ringrazio Antonio MATACENA
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