Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in maternità
Una dipendente Cat. C (demografici) di un comune di 2 025 abitanti è andata in maternità anticipata.
Può essere sostituita? Se sì, quali sono i parametri che il comune deve rispettare?
A parere di chi scrive le condizioni sono le seguenti.
1. La spesa del personale non può superare quella dell'anno precedente.
2. L’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 prevede, in sintesi, il divieto di superare il 50% di quanto speso nell’anno 2009. Se nell’anno 2009 non ci sono state assunzioni, occorre considerare la media del triennio 2007/2009 della spesa sostenuta ai sensi del precitato art. 9.
3. Qualora l’amministrazione intende utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.
4. Qualora invece l’amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’art. 14 CCNL 22.01.2004, la particolare forma di avvalimento di personale a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato.
Qualcuno è in grado di confermare quanto riportato di seguito e/o suggerire eventuali scappatoie per sostituire la dipendente in maternità?
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