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Trattenimento in servizio dopo il D.L.101/2013
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cotoia_graziella
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Trattenimento in servizio dopo il D.L.101/2013

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - Art. 2, comma 2, del D.L.101/2013

L'art. 2, comma 5, del D.L.101/2013, fornisce una interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e chiarisce che "per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio (...), al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."

Quesito
L'amministrazione di un comune (con popolazione pari a 1.637 abitanti al 31.12.2012 e soggetto al patto di stabilità dal 1° gennaio 2013), nel rispetto dei vincoli assunzionali (rispetto del patto di stabilità, 40% della spesa del personale cessato, spesa del personale pari o inferiore al 50%), può accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, per ulteriori 2 anni (a decorrere dal 2 gennaio 2014), di un dipendente che ha maturato 40 anni, 1 mese e 7 giorni di servizio alla data del 31 maggio 2013 e che compie 65 anni di età il 1° gennaio 2014?

Cordiali saluti
Graziella Cotoia

20-09-2013 10:12
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Trattenimento in servizio dopo il D.L.101/2013

Si suggerisce di porre il quesito ad esperti previdenziali.
A parere del sottoscritto il trattenimento in servizio nel caso indicato è da considerare come nuova assunzione e quindi è sottoposta ai vincoli ed ai limiti dettati per le nuove assunzioni di personale. Il DL 101/2013 non deroga a questo principio fissato in precedenza dal legislatore e non modificato da tale norma, che si limita a prevedere questa come possibilità. L'unica deroga si ha nel caso in cui il trattenimento in servizio sia necessario per raggiungere la soglia minima per avere diritto alla pensione.
Cordiali saluti
Arturo Bianco

17-10-2013 22:07
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