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Permessi per visite ed analisi mediche
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gajo_lucia
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Messaggio: #1
Permessi per visite ed analisi mediche

L’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011 è intervenuta in merito precisando che “ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistiche come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orario coincidente con quello di lavoro)”.
A nostro avviso tanto la norma di legge quanto la circolare interpretativa intervengono a regolamentare la tipologia di struttura deputata a rilasciare un certificato di malattia che diventa anche una struttura o medico privato e non più soltanto una struttura o medico del SSN o ad esso convenzionato.
Non interviene invece nella qualificazione della malattia come tale: l’assenza per malattia deve essere infatti conseguenza di uno stato patologico che pregiudica il normale svolgimento dell’attività lavorativa, stato che non si determina per effetto di un esame diagnostico e/o visita specialistica, ma che deve essere attestato dal soggetto competente, e quindi un medico sia esso pubblico che privato.
Pertanto il dipendente che effettua una visita o una analisi senza che nella certificazione sia indicato, da parte della struttura presso la quale la visita o analisi è stata effettuata, che necessita di una giornata di “riposo/convalescenza/malattia” può utilizzare la flessibilità oraria, il recupero di ore già svolte o da svolgere. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, può utilizzare anche una delle giornate previste dall’art. 19, comma 2, CCNL 6/7/1995.
Si chiede se il comportamento tenuto da questa Amministrazione è da ritenere corretto, oppure se una interpretazione meramente letterale della norma ha comunque un suo fondamento (e quindi la giornata di malattia può essere giustificata con la semplice attestazione della struttura che il dipendente in quella giornata ha effettuato una visita o una analisi) o se si possono tenere in considerazione elementi ulteriori quali la durata, il luogo, la tipologia della visita o analisi medica ecc.
Grazie

19-09-2013 09:31
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Permessi per visite ed analisi mediche

A mio avviso la lettura data dal vostro ente travalica il dettato della norma di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n.165/2001. Sia il dettato normativo che la circolare della Funzione Pubblica vanno nella direzione di consentire al dipendente sia la giustificazione tramite certificazione della struttura pubblica o privata che effettua la visita, analisi etc sia tramite il ricorso ai permessi brevi o a quelli per ragioni personali. Occorre evidenziare che la disposizione ha modificato una precedente condizione in cui non era consentito, salvo casi come quello citato nel quesito, giustificare la assenza per visite mediche, analisi etc come assenza per malattia.
Cordiali saluti
Arturo Bianco

17-10-2013 23:28
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