compensi collaudi opere pubbliche
Definito il fatto che l’art. 61, comma 9, della legge 133/2008 riguarda direttamente gli enti locali, secondo l’indirizzo della Corte dei Conti l’applicazione della disposizione contenuta nella suddetta norma, deve avvenire in questo modo:
- la riduzione del 50% va effettuata sugli importi spettanti ai pubblici dipendenti che hanno svolto le attività previste nella norma, risultando così indifferente l’amministrazione che conferisce l’incarico;
-. il rimanente 50% dell’importo deve essere attribuito all’amministrazione conferente l’incarico; detta somma deve essere versata, per quanto riguarda gli enti locali, in entrata al proprio bilancio e riassegnata ai fondi per il trattamento economico accessorio dei dirigenti, se il dipendente è un dirigente, e degli impiegati, se il dipendente non è dirigente.
Il tema in trattazione, ha un risvolto diretto anche sul fondo delle risorse decentrate. Se, come affermato dalla deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, le risorse destinate a finanziare una serie di incentivi, tra i quali, per l’appunto, i compensi legati all’attività di progettazione (ex comma 5 dell’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono escluse dal blocco del fondo ex art. 9, comma 2-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle prefate somme ex comma 5 dell’art. 92 del D.lgs n. 163/2006 vanno aggiunti anche i fondi derivanti per effetto dell’applicazione del comma 9 dell’art. 61.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è: gli importi in trattazione entrano a far parte del fondo e sono messi a disposizione di tutto il personale o sono vincolati al personale tecnico percettore già dei fondi ex Merloni?
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