Ufficiale elettorale/responsabile e relativa categoria di inquadramento
Art. 26 della LEGGE 24 novembre 2000, n. 340
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
Quesito
Alla luce della norma sopra citata l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio elettorale costituisce una scelta organizzativa dell’Ente che prescinde dalla qualifica di inquadramento del dipendente o per funzionario si deve intendere un dipendente inquadrato in categoria “D”?
In un comune con meno di 15mila abitanti può essere individuato quale Responsabile dell’Ufficio elettorale il dipendente inquadrato in categoria “C”?
La figura dell’ufficiale elettorale coincide con quella del responsabile dell’ufficio elettorale?
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