Compensi agli avvocati dell’ente
Art.27 ccnl 14.09.2000
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 (area dirigenti)
ART. 37: Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
Quesito
Alla luce della normativa sopra citata.
Può l’ente erogare compensi ai suoi avvocati (siano essi posizione organizzativa o dirigente) nel caso in cui il giudice compensi, in tutto o in parte, le spese di lite del giudizio?
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