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Progetti extra orario di lavoro ex art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999
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quartarone_giovanni
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Progetti extra orario di lavoro ex art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999

Norma contrattuale:

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

Quesito:

Alla luce dell’orientamento applicativo  Aran

http://www.aranagenzia.it/index.php/orie...pplicativi

e della Deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 52/pareri/2008

http://www.corteconti.it/export/sites/po...2_2008.pdf

I progetti ex art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999 non possono assolutamente essere realizzati fuori dal normale orario di lavoro? Oppure la questione verte sulle modalità di pagamento, nel senso che la quantificazione economica del progetto non deve essere né superiore né tantomeno inferiore al valore economico dello straordinario?

In caso di controllo della Ragioneria di Stato, i lavoratori, che hanno partecipato a progetti di questo genere, rischiano di dover restituire le somme percepite?

Quali sono i rischi del dirigente firmatario di tali progetti?

Può ripetersi ogni anno il servizio di sgombero neve, finanziato attraverso l’art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999?

Messaggio modificato il: 04-02-2013 alle 23:19 da quartarone_giovanni.

19-01-2013 13:39
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Progetti extra orario di lavoro ex art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999

Nell'ordine dei quesiti:
1) sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 66/2003 (per il quale tutte le attività lavorative svolte extra orario di lavoro sono straordinarie) è stato rafforzato il giudizio che anche le attività per i cd progetti debbano essere svolti nell'orario di lavoro e che tutto ciò che eccede tale orario costituisca lavoro straordinario, quindi debba essere finanziato con lo specifico fondo, fondo che peraltro volutamente i contratti nazionali mantengono basso proprio per scoraggiare il ricorso a questo strumento;
2) gli ispettori della RGS contestano la corresponsione di compensi per attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro in quanto aggiramento del tetto al fondo per il lavoro straordinario e con ciò rilevano un possibile danno erariale;
3) l'unica sentenza pronunciata sulla materia (Corte Conti Campania 1808/2011) condanna un dirigente per avere fatto svolgere prestazioni al di là dell'orario finanziandole con il citato articolo 15, comma 5, ma perchè si è superato come compenso la misura per il lavoro straordinario;
4) occorre considerare che i dipendenti possono sempre chiedere al giudice del lavoro il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario anche se hanno ricevuto una incentivazione ex articolo 15, comma 5, in quanto tale incentivazione costituisce una forma di trattamento economico accessorio da ricondurre alle previsioni di cui all'articolo 17 dello stesso CCNL 1.4.1999 e non il compenso per lo straordinario.
Arturo Bianco

31-03-2013 19:51
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