RE: Tassa e formazione dell’assistente sociale
Non mi risultano indicazioni specifiche per gli assistenti sociali. La Corte dei Conti del Veneto parere n. 133/2009, con riferimento agli oneri per il conseguimento della patente per gli autisti di scuolabus, ha detto che "in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l’onere conseguente l’acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta. Va altresì considerato che, oltre a non esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l’obbligo di sostenere l’onere di cui trattasi, esistono principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi".
Con riferimento agli avvocati dipendenti dell'ente locale il parere del Consiglio di Stato n. 678/2010 ha assunto una posizione antitetica "il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense (principio affermato in controversia proposta da un avvocato dipendente dell'Inail, ruolo legale; Cassazione civile, sez. lav., 20 febbraio 2007, n. 3928).
Il parere della Corte dei Conti della Sardegna n. 1/2007 chiarisce che l'amministrazione deve sostenere l'onere della iscrizione se il dipendente può svolgere attività esclusivamente per l'ente, mentre se tale elemento non sussiste gli oneri devono essere sostenuti dal dipendente stesso.
Questa posizione appare a chi scrive assai ragionevole, fermi restando i dubbi che ricaviamo dalla lettura di pareri assai diversi e distanti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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