Maggior quota alla produttività
L’art. 40 c. 3 bis del dlgs 165/2001 prevede che alla produttività sia destinata la maggior quota del fondo. Pertanto in qualche comune si sta pensando di azzerare tutte le indennità contrattuali per aumentare la produttività ormai ridotta al lumicino.
“…A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato…”
La norma in questione rientra tra le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 e si collega alla valutazione del ciclo della performance.
L' intesa del 4 febbraio 2011 prevedeva che, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non avrebbero dovuto subire una riduzione per effetto dell'introduzione della performance cui andavano destinate solo le risorse aggiuntive e/o quelle destinate alla produttività.
Con l’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 141/2011 il legislatore diceva: “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”.
Il recente DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) ritorna sull'argomento ma resta ferma l'indicazione di cui sopra.
Alla luce di quanto sopra citato, la norma in questione, ad avviso di chi scrive, troverà applicazione solo dopo la nuova tornata contrattuale.
Voi cosa ne pensate?
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