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Turnover dal 20 al 40%
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s_simone
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Messaggio: #1
Turnover dal 20 al 40%

Buongiorno
Ho iniziato a fare qualche simulazione circa l'impatto del DL Fiscale in merito al passaggio dal 20% al 40% in merito alla spesa dei cessati...ma occorre una precisazione in merito alla traduzione operativa dell'entrata in vigore del nuovo dispositivo con particolare riferimento alla competenza.
Si ritiene, infatti, non scontato affrontare l'aspetto legato all'entrata in vigore della norma che ha innalzato il limite dal 20 al 40% e di come si dovrà comportare un ente con particolare riferimento alla quota disponibile della spesa dei cessati da poter utilizzare a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo disposto normativo.
A titolo esemplificativo, ho simulato 3 possibili scenari:
1) Il passaggio dal 20% al 40% comporta la rideterminazione della spesa dei cessati a partire dai cessati del 2010 in avanti
2) Il passaggio dal 20% al 40% comporta la rideterminazione della spesa dei cessati a partire dai cessati del 2011 in avanti
3) Il passaggio dal 20% al 40% comporta la rideterminazione della spesa dei cessati a partire dai cessati dopo l'entrata in vigore della norma in avanti.
Commenti e riflessioni in merito a tali aspetti sono benvenuti
Grazie

27-04-2012 17:23
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Turnover dal 20 al 40%

Sicuramente il passaggio dal 20 al 40% della spesa dei dipendenti cessati come tetto alla spesa per le assunzioni a tempo indeterminato si applica dalla data di entrata in vigore della legge 44. Per cui, a parere di chi scrive, non vi sono dubbi che il tetto alle assunzioni 2012 a tempo indeterminato sia costituito dal 40% della spesa del personale a tempo indeterminato cessato nell'anno 2011.
Sulla possibilità di utilizzare la spesa dei cessati nel 2010 (quella per coloro che sono cessati negli anni precedenti non è sicuramente utilizzabile ex DL 78/2010) è ancora in discussione: la Corte dei Conti della Toscana lo esclude, mentre quella della Puglia lo consente. Peraltro occorre capire se eventualmente la utilizzazione può essere disposta nel caso in cui ciò non sia stato possibile in precedenza in quanto non si raggiungevano risorse sufficienti ad effettuare almeno una assunzione o si applica comunque. Nel caso in cui la risposta fosse favorevole si pone il dubbio della possibilità di utilizzare al 40% o al 20% tali risparmi. A parere di chi scrive è opportuno attendere il chiarimento sulla possibilità della utilizzazione di tali residui.
Cordiali saluti
Arturo Bianco

19-06-2012 21:44
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