RE: Dirigente con contratto di collaborazione autonoma
Il collaboratore coordinato e continuativo non può svolgere le funzioni dirigenziali come connotate nell’art. 107 del TUEL in quanto non essendo dipendente dell’ente non può averne la rappresentanza in quanto suo “organo”.
Inoltre non sarebbe soggetto al potere disciplinare dell’ente ( come invece deve essere per chi svolge funzioni dirigenziali) né potrebbe percepire le indennità contrattuali quale quella di risultato.
Potrebbero inoltre porsi problemi di incompatibilità nel caso si tratti di un professionista iscritto ad Albo professionale.
Infine mi sembra che per gli enti locali non sia applicabile l’interpello n.8/2009 dell’Università degli Studi di Modena perché prevalgono le previsioni del TUEL che prevedono il rapporto di lavoro subordinato e l’impossibilità di stipulare contratti di cococo per coprire esigenze e funzioni ordinarie o necessarie dell’ente.
In proposito vedi
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Circolare del 15 luglio 2004 n.4
(GU n. 203 del 30-8-2004)
“Deve, poi, sottolinearsi come il rapporto di collaborazione, caratterizzandosi per l’assenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d’opera e, quindi, nel senso dell’autonomia, impedisce che con tale strumento siano affidati i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con il datore di lavoro-amministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato “secondo le leggi penali, civili e amministrative” (art. 28 Costituzione), laddove nel caso dell’inadempienza contrattuale del collaboratore la sola conseguenza possibile sarà il recesso del committente secondo le norme generali (articoli 1453, 2227 e 2237 c.c.).
Ad esempio, poiché il collaboratore coordinato e continuativo difetta del requisito indispensabile dell’incardinazione, in mancanza di una eventuale ed espressa procura, non potrà mai agire per conto dell’Amministrazione. Infatti, l’art. 417 bis c.p.c. conferisce la rappresentanza in giudizio ex lege delle pubbliche amministrazioni nelle controversie di pubblico impiego ai soli “dipendenti” delle amministrazioni e, cioè, a tutti coloro legati da un vincolo di subordinazione ed incardinati nell’amministrazione da difendere. Pertanto, il soggetto esterno all’amministrazione agirebbe quale falsus procurator (per quanto riguarda la disciplina civilistica, cfr. artt. 1398 e 1399 c.c.). “
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