Blocco trattamenti personale |
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greco_cosimo
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Blocco trattamenti personale
Un Comune ha proceduto ad effettuare una progressione orizzontale per alcuni dipendenti nel 2010 con decorrenza 2011. Le somme relative alla progressione rientrano nel divieto e qundi non possono essere erogate?
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14-01-2011 10:16 |
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corsetti_rita
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RE: Blocco trattamenti personale
Il trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012 e 2013 non può superare il trattamento ordinariamente spettante nel 2010, con la sola eccezione, parrebbe, dagli aumenti retributivi derivanti dal conseguimento di funzioni diverse. Non mi pare rientrino in tale logica le progressioni economiche che, se effettuate con decorrenza 2011, entreranno nel coacervo del trattamento economico complessivo, ma non sono presenti nel trattamento ordinariamente spettante nel 2010. Sembra pertanto che vi sia un blocco al ricorso alle progressioni economiche. Ma..... speriamo vi siano chiarimenti!!!!
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17-01-2011 15:08 |
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bianco_arturo
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RE: Blocco trattamenti personale
Le progressioni economiche sono, a parere di chi scrive, sicuramente bloccate nel triennio 2011/2013 in quanto determinano un aumento permanente del trattamento economico e non possono essere comprese nell'ambito delle deroghe previste dal legislatore.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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06-02-2011 22:39 |
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pacelli_paola
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RE: Blocco trattamenti personale
Buongiorno,
possono essere disposte nel 2011 progressioni orizzontali nel caso in cui, dovendo ancora sottoscrivere il Contratto aziendale del 2009, vengano disposte oggi in attuazione del contratto 2009, con decorrenza dal 01.01.2009, ed effettuate sulla base di criteri di valutazione vigenti nell'Ente già dall'anno 2008?
grazie
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27-06-2011 09:08 |
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bianco_arturo
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RE: Blocco trattamenti personale
Le progressioni economiche non possono, ha detto l'ARAN, anche se in modo oscillante, avere decorrenza retroattiva all'anno, anche se comprese nella contrattazione dell'anno chiusa in un periodo successivo.
Vi è quindi un divieto di carattere generale.
Con specifico riferimento al triennio 2011/2013 la circolare 12/2011 del Ministro Tremonti espressamente fa salvi –ai fini del tetto al trattamento economico individuale- gli effetti delle progressioni economiche effettuate con decorrenza precedente al 31.12.2010 sulla base di “accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010”.
Per cui siamo dinanzi ad un rafforzamento della risposte negativa; un ulteriore rafforzamento è dato dal fatto che avete comunicato alla RGS con i conti annuali del personale le progressioni fatte nel 2009 e nel 2010, per cui ogni variazione deve essere evidenziata in modo espresso e ciò costituirebbe una sorta di "autodenuncia".
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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30-06-2011 21:47 |
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