RE: obbligo di mobilità
Prima di procedere a bandire nuovi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato una PA deve sia attivare le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del DLgs n. 165/2001, che effettuare la comunicazione alla strutture regionale competente ed al Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base dell'articolo 34 bis del DLgs n. 165/200i ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità. Non vi è una indicazione legislativa sullordine di tali comunicazioni, ma un parere della Funzione Pubblica di alcuni anni fà ha parlato di preventiva attivazione della mobilità volontaria e poi di comunicazione di cui all'articolo 34 bis del DLgs n. 165/2001. Per cui le due procedure non sono tra loro alternative, ma devono essere effettuate ambedue. La violazione dell'articolo 30 può essere sanzionata con l'annullamento della procedura concorsuale, mentre le assunzioni effettuate in violazione dell'articolo 34 bis sono nulle.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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