indennità in comando
Il comma 4-bis dell'art. 113-bis del codice antimafia (introdotto dall'art. 37, c. 3, lett. c) del D.L. 113/2018, conv. in l. 132/2018) stabilisce che «nell'àmbito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia».
Come va interpretata la locuzione «appartenenti ai ruoli dell'Agenzia»? È legittima l'interpretazione secondo cui al personale che presta servizio in favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, e dunque senza essere inquadrato nei relativi ruoli (che poi è la maggior parte del personale che presta servizio presso tale agenzia), questa indennità non spetti? Sinora peraltro l'ANBSC ha applicato in via transitoria la contrattazione decentrata integrativa del Ministero dell'interno, amministrazione vigilante, escludendo dal riconoscimento dell'indennità il personale assegnato funzionalmente ma non immatricolato nei propri organici.
È legittimo, infine, far concorrere il personale di cui sopra al fondo unico accessorio per la produttività solo nella misura del 50% rispetto al personale di ruolo?
Qualora tutto quanto sopra sia legittimo, ha diritto il dipendente di ruolo di altra amministrazione che a qualsiasi titolo presti servizio presso l'ANBSC alla corresponsione del salario accessorio da parte dell'ente di appartenenza?
dott. Amedeo Francesco Mosca
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