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DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ARROTONDAMENTO PER ECCESSO
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quartarone_giovanni
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DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ARROTONDAMENTO PER ECCESSO

Normativa di riferimento

Art. 14 c. 2 lett. B) CCNL 16.11.2022
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi


Buongiorno, provo a fare il seguente quesito con la speranza di ottenere un’ottima risposta come siete soliti darmele.
Alla luce della norma sopracitata, nel CCDI sono stati stabiliti il seguente numero di differenziali:
n. 3 nell’area operatori
n. 20 nell’area operatori esperti
n. 68 nell’area Istruttori
n. 43 nell’area Funzionari ed EQ
per un totale di 134 persone

Visto che potevano passare solo il 50% degli aventi diritto, al posto di 134 progressioni se ne sono fatte solo 67 quelli, pertanto l’effettivo numero di passaggi è stato il seguente:
n. 1 nell’area operatori
n. 10 nell’area operatori esperti
n. 34 nell’area Istruttori
n. 21 nell’area Funzionari ed EQ
per un totale di 66 passaggi.

Purtroppo nelle aree dove il numero degli aventi diritto era dispari, per forza di cose si è proceduto a mezzo passaggio in meno e alla fine al posto di 66 passaggi ne sono stati fatti 65.
Come si potrebbe ovviare al problema e procedere alla realizzazione di tutti i 66 passaggi al posto di 65?

22-04-2024 12:10
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ARROTONDAMENTO PER ECCESSO

Spetta al CCDI dettare un criterio di arrotondamento per una delle aree, ad esempio premiando i dipendenti che hanno avuto la votazione più elevata, in modo da rispettare il tetto massimo della quota limitata, che deve essere non superiore al 50% dei dipendenti che hanno titolo a partecipare a tale selezione. In tale ambito, in un'area si può anche superare il tetto del 50% di cui sopra, purché tale tetto non sia superato nell'insieme dell'ente stesso. In questa direzione vanno le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica nel parere 0022327 sulle progressioni economiche nei piccoli comuni.
Arturo Bianco

25-04-2024 15:35
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