Approvazione del fabbisogno del personale da parte della Commissione Centrale
Il Comune ha in procinto di predisporre il fabbisogno del personale per procedere ad assunzioni in sostituzione del personale cessato per pensionamento.
L’art. 155 del T.U.E.L. prevede il controllo sulle dotazioni organiche (fabbisogno del personale) da parte della Commissione Centrale per la finanza e gli organici degli enti locali nella ipotesi in cui il Comune si trovi in stato di dissesto finanziario o ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 243 del T.U.E.L.
Il Comune non è in stato di dissesto finanziario.
La Corte dei Conti sezione regionale della Puglia in sede di verifica dei rendiconti 2015 – 2016 e preconsuntivo 2017, ha chiesto al Comune, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.6 comma 2 del Dec. Lgs. n. 149/20111, l’approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2019/2021) con obbligo di un monitoraggio semestrale.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L., il Comune non è strutturalmente deficitario in quanto non sono stati superati i parametri obiettivi (previsti per legge) della tabella allegata al Conto Consuntivo.
QUESITO
Si chiede se il Comune, che non è in stato di dissesto finanziario ma è alle prese con il piano di rientro triennale disposto dalla Corte dei Conti (sopra citato), è soggetto al controllo da parte della Commissione Centrale per la finanza e gli organici degli enti locali per il fabbisogno del personale finalizzato alla assunzione di nuove unità lavorative.
Si ringrazia per la risposta.
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