Assistenti sociali assunte per le misure di contrasto alla povertà
Il Comune capofila dell’Ambito territoriale ha assunto n. 15 assistenti sociali con le risorse del fondo PON Inclusione e del Piano nazionale povertà, di cui al D.Lgs 147/17. L’Ambito territoriale è stato costituito per convenzione intercomunale per la gestione associata di servizi socio sanitari previsti dal Piano di zona, ai sensi della L. 328/2000 e della LR 19/06 (Puglia) e tale convenzione nulla dispone in relazione alle modalità di utilizzo di detto personale, assunto successivamente.
In relazione a quanto sopra si chiede come si potrebbero regolare i rapporti giuridici tra Comune capofila e Comune associato nel caso in cui le predette unità dovessero essere prestare servizio, per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, in parte nel Comune capofila e presso l’Ufficio di Piano (es. 16 ore settimanali), in parte presso gli enti associati (es. 20 ore settimanali) identificati quali punti di accesso a REI, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 147/2017 .
Non penso sia percorribile la soluzione dell’art. 14 del CCNL 2004, in quanto trattasi fattispecie completamente diversa.
Ritengo più probabile la convenzione tra Comune capofila e Comune associato, ex art. 30 D.Lgs 267/2000, ma ho molti dubbi, anche per il fatto che recentemente ilo DL 4/19 ha introdotto il Reddito di cittadinanza, eliminando il REI e i Punti di Accesso identificati come livelli essenziali di prestazione e finanziati dal PON Inclusione e dal Fondo Nazionale Povertà. Le risorse che hanno consentito appunto l’assunzione di questo personale sino a tutto il 31/12/2020.
Anche su questa questione si chiede il cortese parere del dr. Bianco.
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