articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali |
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pisciottu_maria_nicoletta
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articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali
Buongiorno a tutti.
I permessi del disapplicato articolo 19 del CCNL 6/7/1995 (vedi art. 49 nuovo CCNL) potevano essere usufruiti per motivi personali o familiari, compresi gli eventuali accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro, etc..
Il CCNL 21 maggio 2018 ha disciplinato in modo differente le esigenze personali o familiari (articolo 32) da quelle per visite terapie etc..(articolo 35).
Alla luce del parere ARAN sull'art 35 che conferma che "i lavoratori possono avvalersi per intero, entro il 31/12/2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21/05/2018" mi chiedo se la stessa interpretazione debba essere estesa anche ai permessi dell'articolo 32.
Ciò in considerazione del fatto che anche questo articolo ridisciplina ex novo un istituto contrattuale (seppure già previsto nel precedente contratto), ma, soprattutto, non indica modalità di riproporzionamento se non nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Finora ho trovato indicazioni opposte che sostengono che nel 2018 un dipendente ha diritto ad usufruire delle 18 di permesso solo se fino al 20 maggio non aveva goduto delle giornate disciplinate dal disapplicato articolo 19; diversamente, occorre procedere alla decurtazione di 6 ore per ogni giornata già usufruita.
Io propenderei per un'interpretazione letterale del contratto e quindi per l'applicazione ex novo dell'istituto.
Vi ringrazio per il contributo
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24-08-2018 10:46 |
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bianco_arturo
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RE: articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali
Sulla materia non vi sono ancora indicazioni Aran. La risposta dipende dal carattere radicalmente innovativo o meno del nuovo istituto. A differenza dei permessi per visite medice etc questo istituto era in vigore, anche se con la fruizione dei permessi solo a giorni. A parere di chi scrive tale elemento dovrebbe fare propendere per non considerare come del tutto nuovo l'istituto e per dare di conseguenza corso alla riduzione dei permessi in ragione di quelli già goduti a giorni nella misura indicata convenzionalmente. Mi rendo conto che questa è una lettura molto restrittiva, per cui occorrerebbe una norma esplicita. Attendiamo le indicazioni Aran
Arturo Bianco
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02-09-2018 19:02 |
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scoda_diaco
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RE: articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali
Qui sotto il testo di un parere Aran x Funzioni Centrali che va nella direzione indicata dal dott. bianco.
Considerando però che per i Ministeri i permessi in discussione erano già fruibili ad ore...e che la parte iniziale del parere così recita: "In ragione della modalità di fruizione ad ore già in essere" ... si potrebbe (...a mio parere) pensare che... cambiando le modalità contrattuali di fruizione dei permessi (a giorni e non a ore...) possano cambiare anche le modalità di conteggio delle giornate già usufruite...
"CFC17
I permessi retribuiti già fruiti ai sensi dell’art. 18 del precedente CCNL Ministeri fino
all’entrata in vigore del nuovo contratto devono essere sottratti dal monte ore stabilito
dall’art. 32 del CCNL 12/2/2018?
In ragione della modalità di fruizione ad ore già in essere con riferimento ai permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali disciplinati dal precedente CCNL Ministeri all’art. 18, si conferma la necessità di procedere allo storno dal monte ore dei permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni centrali dei permessi già utilizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo, sulla base di quanto effettivamente fruito."
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14-09-2018 09:23 |
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pisciottu_maria_nicoletta
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RE: articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali
Buongiorno a tutti,
volevo segnalarvi il parere ARAN CFL10 del 09/10/2018 sull'argomento.
L'ARAN sostiene che i permessi di cui all'articolo 32 del CCNL 21/05/2018 siano gli stessi dell'articolo 19 CCNL 6.7.1995 e che cambi solo la modalità di fruizione (ad ore anzichè a giorni).
Pertanto, i permessi già fruiti secondo la precedente disciplina vanno portati in detrazione dal monte delle 18 ore stabilito dal nuovo CCNL.
Si potrebbe discutere ma ci adeguiamo......
Grazie
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11-10-2018 10:03 |
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bianco_arturo
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RE: articolo 32 CCNL 21_05_2018 permessi per motivi personali
Convengo sulla necessità dell'adeguamento
Arturo Bianco
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01-11-2018 21:31 |
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